Cassazione Civile, Ordinanza n. 08394/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per oltre 222 mila euro sulla base di una sentenza di condanna già pronunciata in precedenza. La società destinataria del precetto propose opposizione deducendo: difetto di procura alle liti dei difensori della parte istante, errato calcolo della somma precettata, illegittima richiesta dell'IVA e difetto di diritto di agire del creditore. Il Tribunale qualificò l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la rigettò. In Cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: (1) violazione dell'art. 183 c.p.c. per lesione del diritto di difesa nella fase di trattazione e mancata possibilità di precisare la domanda; (2) violazione degli artt. 615, 112 e 34 c.p.c. per erronea qualificazione della domanda, sostenendo che l'atto conteneva anche censure di merito sull'ammontare dovuto; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (4) violazione dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 81 e 100 c.p.c. per mancato esame della asserita carenza di legittimazione attiva del creditore.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, assorbendo il primo, perché l'opposizione originaria non riguardava solo vizi formali del precetto ma anche un profilo sostanziale relativo all'eccesso della somma richiesta, materia propria dell'opposizione all'esecuzione e non della sola opposizione agli atti esecutivi. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che eventuali vizi del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione dovevano essere fatti valere con l'impugnazione del titolo medesimo, cioè con l'appello avverso la sentenza presupposta. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la disciplina dei termini istruttori non consente una gestione del procedimento che comprima il diritto di difesa della parte, ma il relativo motivo resta assorbito quando la decisione viene cassata per errata qualificazione dell'opposizione
l'opposizione agli atti esecutivi riguarda i vizi formali degli atti del processo esecutivo; non copre le contestazioni sostanziali sull'importo dovuto
le contestazioni sull'ammontare della somma pretesa, quando si assume che sia superiore al dovuto, integrano opposizione all'esecuzione
il giudice deve pronunciarsi sulla domanda come realmente proposta, valutando il contenuto complessivo dell'atto e non la sola intestazione
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'erronea qualificazione della domanda
richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione fondata su una non corretta lettura del contenuto dell'opposizione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo insieme alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di IVA pretesa nel precetto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla legittimazione ad agire
richiamato nel quarto motivo con riferimento all'interesse ad agire
richiamato per la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione e in quello agli atti esecutivi, la qualificazione della domanda deve dipendere dal contenuto sostanziale delle deduzioni e non dalla sola intestazione dell'atto introduttivo.
- La contestazione dell'eccesso della somma intimata in precetto, quando si assume che il credito sia richiesto in misura superiore al dovuto, attiene al merito del diritto di procedere ad esecuzione forzata e va fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non con la sola opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- L'erronea qualificazione dell'opposizione può tradursi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice ometta di considerare che l'atto conteneva anche censure sostanziali.
- I vizi propri del titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione non possono essere fatti valere in via esecutiva attraverso l'opposizione al precetto, ma devono essere dedotti con l'impugnazione prevista per quel titolo, come l'appello avverso la sentenza presupposta.
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