Sentenza del 15/12/2016 n. 6908 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Verifiche fiscali a carico di titolari di disponibilità finanziarie all'estero - Raddoppio dei termini - Irretroattività della norma - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento e delle sanzioni, sostenendo che il raddoppio dei termini per le verifiche fiscali relative a disponibilità finanziarie estere non potesse essere applicato retroattivamente a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma. La questione riguardava la natura sostanziale o processuale dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 e il rispetto del divieto di proroga retroattiva dei termini di decadenza e prescrizione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata accolta. La norma sul raddoppio dei termini è stata qualificata come sostanziale, poiché incide direttamente sul rapporto fiscale tra contribuente e Stato, e non come una semplice norma processuale. Essa opera quindi solo per il futuro e non può prorogare retroattivamente termini di decadenza già maturati. Poiché, per tutti gli esercizi fiscali contestati, il termine ordinario previgente era già decorso, l'atto di accertamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente venir meno anche delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, decreto-legge n. 78/2009
Prevede il raddoppio dei termini per l'esecuzione delle verifiche fiscali nei confronti di contribuenti titolari di attività o disponibilità finanziarie detenute all'estero.
La disposizione è stata interpretata come norma di carattere sostanziale e, in quanto incidente sul rapporto fiscale, applicabile soltanto a situazioni successive alla sua entrata in vigore, senza efficacia retroattiva.
Art. 3, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza.
Pur trattandosi di una norma ordinaria astrattamente derogabile da una successiva norma di pari rango, essa esprime un principio generale di irretroattività e impone di interpretare il raddoppio dei termini in senso non retroattivo.
Massime di principio
- Una norma che amplia i termini entro cui l'Amministrazione può accertare o sanzionare il contribuente non è automaticamente processuale: se incide sulla posizione sostanziale del rapporto tributario, può essere soggetta al principio di irretroattività.
- Il raddoppio o la proroga dei termini decadenziali non può normalmente riaprire periodi d'imposta per i quali il termine ordinario era già scaduto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- In caso di accertamento fondato su una norma successiva, occorre verificare sia la data di entrata in vigore della norma sia la data di scadenza del termine ordinario applicabile al periodo d'imposta.
- Se l'Amministrazione emette l'accertamento oltre il termine decadenziale valido e la proroga non è applicabile retroattivamente, l'atto può essere annullato e, come conseguenza, possono venir meno anche le sanzioni collegate.
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