Sentenza del 15/12/2016 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Opzione per il regime della cedolare secca di cui al d.lgs. 23/2011 - Formalità di comunicazione al conduttore - Necessita la raccomandata postale a/r - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della comunicazione al conduttore dell’opzione per la cedolare secca e della contestuale rinuncia agli aggiornamenti del canone. Il contribuente aveva effettuato la comunicazione mediante raccomandata consegnata a mano, mentre l’Amministrazione pretendeva l’utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento, sulla base della circolare n. 26/E/2011. Il ricorrente sosteneva che l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 non imponesse una specifica modalità di comunicazione e che la circolare non fosse vincolante per l’interprete.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che la raccomandata postale con avviso di ricevimento non costituisce un requisito inderogabile, poiché tale formalità era prevista soltanto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate e non direttamente dalla legge. La comunicazione effettuata mediante raccomandata consegnata a mano è stata quindi ritenuta valida, anche considerando che il contribuente aveva applicato regolarmente la cedolare secca ai canoni e non aveva richiesto alcun adeguamento ISTAT, escludendo intenti fraudolenti.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La norma disciplina l’opzione per il regime della cedolare secca e la rinuncia agli aggiornamenti del canone, ma non impone espressamente che la comunicazione al conduttore avvenga esclusivamente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2011
La circolare indicava la raccomandata postale con avviso di ricevimento come modalità di comunicazione al conduttore, ma tale indicazione amministrativa non ha natura normativa vincolante e non può introdurre un requisito formale non previsto dalla legge.
Massime di principio
- Quando la legge non prescrive una specifica modalità formale per una comunicazione fiscale, non è automaticamente necessario rispettare una formalità prevista soltanto da una circolare amministrativa.
- La validità della comunicazione può essere riconosciuta se il contribuente dimostra che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza, anche mediante modalità diverse da quelle indicate dall’Amministrazione.
- L’assenza di intento fraudolento, il comportamento coerente del contribuente e il rispetto sostanziale del regime fiscale possono assumere rilievo nel valutare eventuali irregolarità formali.
- Le circolari dell’Agenzia delle Entrate orientano l’attività degli uffici, ma non vincolano il giudice né possono modificare o integrare i requisiti stabiliti dalla legge.
- È comunque prudente utilizzare modalità idonee a garantire la prova certa della ricezione della comunicazione, preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo documentabile.
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