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Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Registro - Opzione per il regime della cedolare secca di cui al d.lgs. 23/2011 - Formalità di comunicazione al conduttore - Necessita la raccomandata postale a/r - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della comunicazione al conduttore dell’opzione per la cedolare secca e della contestuale rinuncia agli aggiornamenti del canone. Il contribuente aveva effettuato la comunicazione mediante raccomandata consegnata a mano, mentre l’Amministrazione pretendeva l’utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento, sulla base della circolare n. 26/E/2011. Il ricorrente sosteneva che l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 non imponesse una specifica modalità di comunicazione e che la circolare non fosse vincolante per l’interprete.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che la raccomandata postale con avviso di ricevimento non costituisce un requisito inderogabile, poiché tale formalità era prevista soltanto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate e non direttamente dalla legge. La comunicazione effettuata mediante raccomandata consegnata a mano è stata quindi ritenuta valida, anche considerando che il contribuente aveva applicato regolarmente la cedolare secca ai canoni e non aveva richiesto alcun adeguamento ISTAT, escludendo intenti fraudolenti.

Norme richiamate

  • Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La norma disciplina l’opzione per il regime della cedolare secca e la rinuncia agli aggiornamenti del canone, ma non impone espressamente che la comunicazione al conduttore avvenga esclusivamente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2011

    La circolare indicava la raccomandata postale con avviso di ricevimento come modalità di comunicazione al conduttore, ma tale indicazione amministrativa non ha natura normativa vincolante e non può introdurre un requisito formale non previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Quando la legge non prescrive una specifica modalità formale per una comunicazione fiscale, non è automaticamente necessario rispettare una formalità prevista soltanto da una circolare amministrativa.
  • La validità della comunicazione può essere riconosciuta se il contribuente dimostra che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza, anche mediante modalità diverse da quelle indicate dall’Amministrazione.
  • L’assenza di intento fraudolento, il comportamento coerente del contribuente e il rispetto sostanziale del regime fiscale possono assumere rilievo nel valutare eventuali irregolarità formali.
  • Le circolari dell’Agenzia delle Entrate orientano l’attività degli uffici, ma non vincolano il giudice né possono modificare o integrare i requisiti stabiliti dalla legge.
  • È comunque prudente utilizzare modalità idonee a garantire la prova certa della ricezione della comunicazione, preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo documentabile.

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