Sentenza del 15/12/2016 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Elusione - Istituto LBO - Ammissibilità dell'indebitamento - Valida la condotta del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione degli interessi passivi sostenuti da XXXX s.r.l. per un finanziamento destinato a un’operazione di leveraged buy-out (LBO), sostenendo che il finanziamento fosse stato utilizzato sostanzialmente per liquidare un socio uscente nell’interesse degli altri soci. Secondo l’Ufficio, l’operazione sarebbe stata priva di reale inerenza, elusiva e riconducibile a un abuso del diritto, anche perché la compagine sociale era rimasta quasi invariata e l’operazione avrebbe aggirato il divieto previsto dall’art. 2474 c.c. La contribuente sosteneva invece la piena liceità dell’operazione, la deducibilità degli interessi passivi e la conformità del LBO alla prassi di mercato e alla disciplina civilistica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato le riprese fiscali relative agli interessi passivi per gli anni 2006 e 2007. Il Collegio ha ritenuto lecita l’operazione di LBO, anche nella forma della fusione inversa, e ha escluso l’elusione fiscale poiché l’Ufficio non aveva dimostrato né l’assenza di valide ragioni economiche né l’esistenza di strumenti alternativi realmente fungibili e idonei a conseguire il medesimo obiettivo economico. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 41-bis e art. 43 del DPR 600/1973
La contribuente ne aveva contestato l’applicazione sostenendo l’illegittimità dell’accertamento parziale; la questione è stata ritenuta infondata già dal giudice di primo grado.
Art. 109, comma 5, del TUIR
La contribuente sosteneva che gli interessi passivi non fossero soggetti al giudizio di inerenza previsto dalla norma. La CTP aveva accolto questa tesi, ritenendo che gli interessi passivi fossero deducibili senza un vincolo di destinazione specifico.
Art. 37-bis del DPR 600/1973
La norma sull’elusione fiscale richiede, secondo la pronuncia richiamata, la presenza di valide ragioni economiche insufficienti o assenti, un indebito vantaggio fiscale e l’esistenza di un diverso strumento giuridico effettivamente alternativo e funzionale al medesimo obiettivo economico. Nel caso concreto tali presupposti non sono stati dimostrati dall’Ufficio.
Art. 2501-bis c.c.
fusione tra società una delle quali abbia contratto debiti per il controllo dell’altra quando, per effetto della fusione, il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti
La disposizione conferma la liceità delle operazioni di fusione con indebitamento, comprese le fusioni inverse, purché realizzate secondo la disciplina civilistica.
Art. 2474 c.c.
L’Agenzia aveva sostenuto che l’operazione eludesse il divieto di finanziare il rimborso delle partecipazioni dei soci uscenti mediante finanziamenti appositamente reperiti. La Commissione, tuttavia, non ha ritenuto provata l’elusione.
Cass. civ. n. 11971/1999
Richiamata per affermare che la fusione inversa costituisce una forma lecita di integrazione e unificazione delle società partecipanti.
Cass. civ. n. 21390/2012
il carattere elusivo [...] presuppone l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito
Il semplice conseguimento di un vantaggio fiscale o la scelta di una struttura fiscalmente efficiente non bastano a configurare abuso del diritto: l’Amministrazione deve dimostrare un’alternativa concreta, giuridicamente praticabile e idonea a raggiungere lo stesso risultato economico.
Cass. civ. n. 10501/2014
Richiamata dalla contribuente a sostegno della deducibilità degli interessi passivi senza la necessità di un autonomo giudizio di inerenza nei termini prospettati dall’Ufficio.
Massime di principio
- Un’operazione di leveraged buy-out, anche realizzata mediante fusione inversa e finanziata prevalentemente con debito, non è di per sé abusiva o illecita: deve essere valutata nella sua concreta struttura e funzione economica.
- La permanenza sostanziale della stessa compagine sociale o il fatto che l’operazione comporti la liquidazione di un socio uscente non dimostrano automaticamente l’elusione fiscale.
- Per contestare l’abuso del diritto l’Amministrazione deve provare non solo un vantaggio fiscale, ma anche l’assenza di valide ragioni economiche e l’esistenza di una soluzione alternativa concreta, lecita e realmente fungibile.
- La coerenza dell’operazione con la prassi di mercato, con la disciplina civilistica e con un obiettivo economico effettivo costituisce un elemento rilevante per escludere l’elusione.
- In controversie sulla deducibilità degli interessi passivi, è importante distinguere la disciplina generale dell’inerenza dalla specifica disciplina fiscale degli interessi e documentare il collegamento dell’indebitamento con l’operazione economica realizzata.
- La dimostrazione dell’abuso non può basarsi esclusivamente su presunzioni relative alla struttura societaria: occorre provare concretamente l’aggiramento della norma tributaria e l’inesistenza di una sostanza economica diversa dal risparmio fiscale.
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