Sentenza del 15/12/2016 n. 372 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un'istanza di rimborso IRAP e IRES relativa al 2007, dopo aver diminuito il reddito imponibile di 3.318.543 euro, corrispondenti a una sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazioni antitrust. La società sosteneva che la sanzione fosse un costo d'esercizio deducibile, in quanto collegato all'attività d'impresa, e chiedeva quindi il rimborso delle maggiori imposte versate. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece l'indeducibilità della sanzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste aveva respinto il ricorso. In appello, la Commissione ha confermato integralmente tale decisione, ritenendo infondato l'appello. La sanzione antitrust non è qualificabile come fattore produttivo o costo deducibile, perché deriva da una condotta illecita e contraria al corretto esercizio dell'impresa. Dedurla fiscalmente trasformerebbe la sanzione in un risparmio d'imposta e attenuerebbe la sua funzione punitiva, creando un indebito premio per l'impresa sanzionata. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.700 euro.
Norme richiamate
Principi in materia di determinazione del reddito d'impresa e deducibilità dei costi
La sanzione irrogata per la violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può qualificarsi come fattore produttivo.
Le sanzioni amministrative punitive, in particolare quelle per violazioni antitrust, non sono deducibili dal reddito d'impresa perché non rappresentano costi inerenti alla produzione del reddito e derivano da una condotta illecita.
Normativa antitrust nazionale e comunitaria sulla determinazione delle sanzioni
Il riferimento della sanzione al 10% dei ricavi dell'esercizio precedente è soltanto un parametro per determinarne la misura.
Il collegamento quantitativo della sanzione ai ricavi dell'impresa non rende la sanzione un costo inerente o direttamente collegato al reddito imponibile; tale riferimento serve esclusivamente a calcolare l'importo della penalità.
Ordinanza Cassazione, Sezione Tributaria, n. 18368 del 26 ottobre 2012
La decisione richiama il principio secondo cui le sanzioni antitrust non costituiscono costi deducibili dal reddito imprenditoriale, poiché sono estranee al corretto esercizio dell'impresa e la loro deduzione ne neutralizzerebbe la funzione punitiva.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative aventi funzione punitiva, soprattutto quelle derivanti da violazioni antitrust, non sono normalmente deducibili dal reddito d'impresa.
- La mera contabilizzazione di una sanzione come costo o sopravvenienza passiva non è sufficiente a renderla fiscalmente deducibile.
- Il fatto che l'importo della sanzione sia calcolato in percentuale sui ricavi non dimostra che essa sia inerente alla produzione del reddito: il parametro serve solo a determinarne la misura.
- La deduzione fiscale di una sanzione può neutralizzare in tutto o in parte il suo effetto afflittivo; per questo, in assenza di una specifica disposizione favorevole, prevale l'indeducibilità.
- In casi analoghi, il contribuente che chiede il rimborso di imposte fondato sulla deduzione di una sanzione deve dimostrare una base normativa specifica e non può limitarsi a sostenere che la sanzione sia collegata economicamente all'attività d'impresa.
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