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Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 2202 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa raccolte in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati privo di concessione e autorizzazione. Il bookmaker sosteneva che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 avesse introdotto una disciplina innovativa, non applicabile retroattivamente all'anno d'imposta 2008, e che il mero raccoglitore non fosse soggetto passivo dell'imposta. Deduceva inoltre il difetto di legittimazione dell'Agenzia, l'applicabilità della legge austriaca al contratto, il contrasto con la disciplina IVA europea e la violazione dell'art. 53 Cost. L'Agenzia sosteneva invece che la norma del 2010 fosse interpretativa e avesse chiarito che sono soggetti passivi anche gli operatori privi di concessione che gestiscono scommesse per conto proprio o di terzi, mentre il soggetto estero è obbligato solidalmente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la decisione della Commissione Provinciale di Livorno che aveva annullato la pretesa tributaria. Ha stabilito che, ai fini fiscali, il Centro Trasmissione Dati svolgeva un'attività di gestione e non una mera trasmissione telematica, poiché raccoglieva il denaro, illustrava le condizioni delle scommesse e pagava le vincite. La raccolta abusiva sul territorio nazionale resta soggetta all'imposta unica; il bookmaker estero risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni. La retroattività della legge n. 220/2010 è stata ritenuta legittima, anche in ragione della sua qualificazione come norma interpretativa e della situazione eccezionale cui intendeva porre rimedio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010

    Ai soli fini tributari, l'imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o in caso di inefficacia della concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche dall'estero, concorsi, pronostici o scommesse. Il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente.

    La norma include nell'imposizione anche le attività di raccolta prive di concessione e considera gestori, ai soli fini fiscali, i titolari dei Centri Trasmissione Dati che raccolgono denaro, forniscono informazioni sulle giocate e pagano le vincite. Il bookmaker estero è obbligato solidalmente.

  • Art. 3, decreto legislativo n. 504/1998

    Disciplina l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

    È stato interpretato, alla luce della legge n. 220/2010, nel senso di ricomprendere anche chi gestisce scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi.

  • Art. 1, legge n. 212/2000, comma 2

    L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria.

    La Commissione ha ritenuto sussistente una situazione eccezionale, tale da giustificare la norma interpretativa e la sua applicazione a periodi d'imposta anteriori.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il richiamo è stato ritenuto incongruo: l'imposta è stata qualificata come indiretta e destinata a gravare economicamente sul consumatore finale, mentre il gestore del Centro Trasmissione Dati e il bookmaker sono obbligati al versamento verso l'erario.

  • Art. 23, comma 1, DPR n. 581/1951

    La definizione regolamentare di gestore non limita la nozione di soggetto passivo prevista dalla disciplina fiscale, avendo la norma regolamentare finalità diverse e non fiscali.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 88/1995

    Una norma retroattiva, anche se sostanzialmente innovativa, non è automaticamente illegittima; la sua compatibilità costituzionale deve essere valutata secondo ragionevolezza, sia rispetto al contenuto sia rispetto all'estensione retroattiva.

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Il riferimento alla disciplina IVA europea è stato ritenuto non pertinente, poiché l'imposta unica sulle scommesse non è stata considerata un tributo IVA disciplinato dalle direttive richiamate.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale qualifica espressamente come soggetto passivo chiunque gestisca un'attività, anche abusiva o priva di concessione, l'assenza di autorizzazione non esclude automaticamente l'obbligo tributario.
  • Un intermediario che non si limita alla trasmissione tecnica dei dati, ma raccoglie il denaro, assiste il cliente, applica le condizioni del mandante e paga le vincite, può essere considerato gestore ai fini fiscali.
  • Nei rapporti con operatori esteri, la legge può individuare sia il gestore italiano sia il soggetto estero per conto del quale l'attività è svolta come obbligati solidali, consentendo all'amministrazione di recuperare il tributo da entrambi.
  • La qualificazione legislativa di una norma come interpretativa favorisce l'applicazione retroattiva, ma tale retroattività resta sottoposta ai principi di ragionevolezza e costituzionalità.
  • La disciplina fiscale può adottare una nozione di gestione autonoma rispetto a quella prevista da norme amministrative o regolamentari, quando le finalità delle disposizioni sono diverse.
  • Il luogo in cui materialmente vengono raccolte e gestite le scommesse può assumere rilievo decisivo ai fini dell'imposizione, anche se il contratto o il bookmaker sono localizzati all'estero.

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