Sentenza del 15/12/2016 n. 2213 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Sanatoria della nullità della notifica dell'avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.) - Sussiste se c'è dimostrazione della conoscenza dell'atto oggetto di notificazione da parte del destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nullità della notificazione è stata ritenuta sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, purché sia dimostrata la conoscenza dell'avviso da parte del destinatario. La notificazione è stata qualificata come condizione di efficacia dell'atto amministrativo tributario e non come suo elemento costitutivo; pertanto, l'effettiva conoscenza dell'atto può sanare il vizio notificatorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento ne impedisse la validità o l'efficacia. La questione riguardava la possibilità di sanare tale nullità quando il destinatario abbia comunque avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità della notificazione può essere sanata quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e, quindi, la notificazione abbia comunque raggiunto la propria funzione.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di accertamento può costituire una condizione di efficacia dell'atto, senza essere necessariamente un elemento costitutivo dell'atto stesso.
- Un vizio o una nullità della notificazione non comportano automaticamente l'inesistenza o l'invalidità definitiva dell'accertamento.
- La nullità può essere sanata se l'amministrazione dimostra che il destinatario ha avuto conoscenza effettiva dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
- La mera conoscenza astratta o presunta potrebbe non essere sufficiente: occorre verificare, in concreto, se il destinatario abbia conosciuto il contenuto dell'atto e abbia potuto reagire nei termini applicabili.
- In situazioni analoghe, è quindi necessario distinguere tra inesistenza della notificazione, nullità sanabile e semplice irregolarità, valutando sempre il raggiungimento dello scopo previsto dalla notificazione.
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