Cassazione Penale, Ordinanza n. 32270/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza con cui gli era stata applicata una pena concordata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, primo periodo, d.P.R. 309/1990, e ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi tassativi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo si limitava a enunciare formalmente tale vizio senza indicare gli elementi fattuali che avrebbero imposto una diversa qualificazione, senza specificare quale fosse l'effettivo diverso inquadramento giuridico e senza dimostrare l'errore commesso dal giudice. La Corte ha quindi ritenuto la censura generica, priva di contenuto concreto e non idonea a evidenziare un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che, nelle sentenze di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità dal testo del capo d'imputazione e della sentenza. Non sono ammissibili censure generiche o non autosufficienti che richiedano una nuova valutazione di elementi fattuali o probatori. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo nei casi di errore manifesto.
art. 73, comma 5, primo periodo, d.P.R. 309/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente quale diversa qualificazione giuridica della condotta, ma la Corte non ha esaminato nel merito la richiesta per l'inammissibilità del ricorso.
cause di inammissibilità dichiarabili senza formalità
Consente la definizione senza formalità dei ricorsi manifestamente inammissibili.
condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di assenza di colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 1, commi 51 e 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
modifiche alla disciplina dell'impugnazione delle sentenze di patteggiamento
Le disposizioni hanno introdotto e reso applicabili i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e la definizione semplificata di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto quando la qualificazione adottata sia manifestamente errata, immediatamente percepibile e palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che si limiti a enunciare l'erronea qualificazione giuridica senza indicare gli elementi del fatto, il diverso inquadramento richiesto e le ragioni concrete dell'errore.
- Non è ammissibile, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, una censura che richieda la rivalutazione di aspetti fattuali o probatori non immediatamente ricavabili dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- La verifica della qualificazione giuridica concordata nel patteggiamento non consente alla Corte di cassazione di riesaminare il fatto quando la qualificazione non risulti manifestamente eccentrica e sia stata ritenuta corretta dal giudice che ha ratificato l'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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