Cassazione Civile, Ordinanza n. 23420/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una società nei confronti di un'altra società per Euro 20.880,04 oltre interessi convenzionali. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, su impugnazione della convenuta, aveva riformato solo il capo sugli interessi, limitandoli al tasso legale. La società originariamente attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per effetto di una transazione intervenuta tra le parti. Poiché la rinuncia non risultava inizialmente notificata o comunque portata a conoscenza della resistente, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per consentire a quest'ultima di prendere posizione anche sulle spese. Successivamente la resistente ha accettato integralmente la rinuncia, rinunciando a sua volta al controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha disposto nulla per le spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, la Corte dichiara estinto il giudizio e può disporre nulla sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La misura del raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria in senso lato.
Cass. n. 23175 del 2015
È richiamata a sostegno del principio di stretta interpretazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con esclusione dell'interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia non sia stata previamente portata a conoscenza della controparte, il giudice può rimettere la causa sul ruolo per consentire la presa di posizione della resistente, anche in ordine alle spese.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la regolamentazione delle spese può essere disposta nel senso di "nulla per le spese" ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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