Cassazione Civile, Ordinanza n. 29926/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Corte d'appello in un giudizio di protezione internazionale. Il difensore, che aveva agito anche in proprio, aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 contro il decreto di revoca, ma l'opposizione era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione si deduceva, per il richiedente la protezione, la violazione dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la revoca del beneficio non potesse fondarsi sulla sola manifesta infondatezza della domanda, occorrendo invece la prova della mala fede o della colpa grave. Quanto alla posizione del difensore che ricorreva anche in proprio, la Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, poiché nel procedimento di opposizione/revoca del gratuito patrocinio la legittimazione spetta al solo interessato e non al difensore in proprio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato in proprio, perché il difensore non è legittimato ad agire personalmente nelle controversie relative all'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato; ha poi rigettato il ricorso proposto nell'interesse del richiedente protezione internazionale, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato che la revoca del patrocinio può conseguire sia alla sussistenza di mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, sia alla rivalutazione giudiziale della manifesta infondatezza della pretesa; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato la colpa grave sulla base della complessiva inverosimiglianza del racconto e della mancanza di nuovi elementi a sostegno della domanda, nonché dell'assenza di elementi idonei a contrastare l'insussistenza di violenza indiscriminata nel Paese di origine. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva del Ministero ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato è proposta dall'interessato; non è configurata la legittimazione del difensore in proprio in tale materia.
art. 122 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ammissione al patrocinio è subordinata alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa da far valere.
art. 136, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio se mancano i presupposti oppure se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
art. 35-bis, comma 17, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiama un potere del giudice distinto da quello sulla domanda di protezione internazionale, finalizzato alla revoca ex post del beneficio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata alla liquidazione dei compensi e non si estende all'opposizione contro il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione, che spetta solo al soggetto beneficiario o richiedente.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato può essere disposta non solo quando emerga mala fede o colpa grave della parte, ma anche quando il giudice rivaluti in concreto l'originaria prognosi di non manifesta infondatezza della pretesa.
- Nel contesto della protezione internazionale, il rigetto della domanda non comporta automaticamente la revoca del patrocinio; occorre una autonoma valutazione della colpa grave nella proposizione dell'azione, distinta dall'accertamento di merito sulla domanda stessa.
- Le censure in cassazione devono colpire la corretta applicazione di norme di diritto: non è sindacabile, come violazione di legge, l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla credibilità complessiva del racconto e sulla mancanza di elementi nuovi a sostegno della domanda.
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