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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37597/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione concerne un procedimento per minaccia, nel quale il Tribunale di Cuneo aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con contestazione della valutazione delle prove poste a base della decisione; (2) dedotta inidoneità intimidatoria della frase asseritamente pronunciata, quindi insussistenza dell'elemento costitutivo del reato; (3) mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della parte civile. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché, nei ricorsi avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ha ritenuto inoltre il secondo e il terzo motivo inammissibili per difetto di specificità, perché meramente reiterativi delle censure già esaminate e respinte in appello senza confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece respinto la richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese del giudizio di legittimità, rilevando che la memoria depositata non aveva apportato uno specifico contributo alla decisione, limitandosi a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Disciplina il limite oggettivo del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello nei reati di competenza del giudice di pace, consentendolo solo per violazione di legge.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità, anche quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.p.

    Non citato.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Ha introdotto le modifiche richiamate in tema di limiti al ricorso per cassazione nei reati di competenza del giudice di pace, in vigore dal 6 marzo 2018.

Massime di principio

  • Contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è circoscritto alla sola violazione di legge; la censura di motivazione è quindi inammissibile o non deducibile.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la ratio decidendi della sentenza impugnata integra difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La memoria della parte civile non comporta automaticamente la condanna alle spese in cassazione: occorre un effettivo e specifico contributo alla decisione, non essendo sufficiente una mera adesione alla richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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