Cassazione Penale, Sentenza n. 33423/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per aver scontato una pena detentiva in condizioni ritenute violative dell'art. 3 CEDU. Denunciava in particolare la presenza di un "bagno a vista" nella cella, dove cucinava, mangiava e dormiva, chiedendo il riconoscimento della natura inumana e degradante della detenzione per i periodi indicati (21/08/2020-15/05/2021 e maggio 2021-luglio 2023). Il reclamo originario era stato rigettato dal Magistrato di sorveglianza dell'8/3/2023; il Tribunale di sorveglianza di Roma ha parzialmente accolto il reclamo riconoscendo la violazione per il periodo 21/08/2020-15/05/2021 (264 giorni) ma rigettando la domanda relativa a maggio 2021-luglio 2023 ritenendo che la cella fosse aperta molte ore al giorno e che un separé garantisse riservatezza e sufficiente aerazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente. Ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che il ricorrente non ha specificamente contestato i passaggi decisionali nei quali il Tribunale aveva motivato il rigetto per il periodo maggio 2021-luglio 2023 (apertura della cella 8:00-20:00, uso del separé e sufficiente salubrità/areazione). La Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi in cassazione e ha rilevato la genericità e la mancanza di correlazione fra le ragioni di impugnazione e le argomentazioni del provvedimento impugnato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma procedurale che disciplina il reclamo volto al risarcimento per detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU; la Corte ha ritenuto che le censure non siano state proposte con la specificità richiesta per valorizzare i presupposti della norma in sede di cassazione
art. 3 CEDU
Protegge contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha confermato che la violazione può essere riconosciuta quando la cella, per effetto del regime di isolamento e della chiusura, compromette gravemente aerazione e salubrità (riconosciuta per il periodo 21/08/2020-15/05/2021), mentre non sussiste per periodi in cui la cella è stata aperta molte ore al giorno e vi era un separé che assicurava riservatezza e sufficiente aerazione
art. 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Richiama il vizio di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi; la Corte ha applicato il principio per valutare l'insufficiente specificità delle censure
art. 616 codice di procedura penale
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese conformemente a questa norma
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento di una violazione dell'art. 3 CEDU è necessario dimostrare che le condizioni materiali (isolamento, chiusura prolungata della cella, mancanza di adeguata aerazione/salubrità, assenza di privacy) abbiano avuto un impatto grave e duraturo sulla dignità e sulla salute; elementi come apertura quotidiana prolungata della cella e l'esistenza di un separé possono ridurre la gravità della situazione e impedire il riconoscimento della violazione
- In cassazione il ricorso deve essere specifico: occorre contestare puntualmente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato e indicare gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono errati; la genericità o la mancanza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso
- Quando si impugna un provvedimento che ha parzialmente riconosciuto un danno, è fondamentale affrontare distintamente le parti favorevoli e quelle sfavorevoli della pronuncia, controargomentando la motivazione del giudice (es. su aspetti di aerazione, uso esclusivo della cella, presenza di separé, durata effettiva della chiusura) per evitare che la Corte ritenga non contestati i punti decisivi
- La prova del nesso di causalità tra le condizioni detentive e un danno rilevante ai fini dell'art. 3 CEDU richiede elementi concreti e specifici (durata, caratteristiche della cella, regime di isolamento), non meri rilievi generici sulla presenza di un "bagno a vista"
- In caso di rigetto del ricorso è possibile essere condannati alle spese processuali; valutare la sostenibilità economica e la fondatezza delle censure prima di proporre gravami in cassazione
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