Parere n. 1821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione, con istanza di riesame, del decreto del Presidente della Repubblica emesso il 14 aprile 2023, udito il parere del Consiglio di Stato n. 2197/2022 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato deciso il ricorso per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica emesso il 5 novembre 2019, udito il parere del Consiglio di Stato n. 2398/2019 del 10 settembre 2019, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto avverso il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2018, adottato in conformità del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 28 settembre 2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 10 aprile 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 33 del 24 aprile 2018) ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, relativo alla precedente revocazione del decreto del 5 novembre 2019 sull’esclusione del ricorrente dal concorso per quattro posti di Consigliere di Stato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 14 aprile 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 2197/2022, riproponendo l’asserito errore di fatto per omessa pronuncia su due questioni: la pretesa intempestività del provvedimento di esclusione dal concorso, che avrebbe dovuto essere adottato soltanto alla conclusione della procedura in applicazione del favor partecipationis, e la mancata riunione del ricorso relativo all’esclusione con quello concernente la dispensa dal servizio, ritenuto pregiudiziale. In via rescissoria ha domandato l’accoglimento del ricorso originario. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito l’inammissibilità. La questione decisiva è se sia consentito proporre una nuova revocazione contro una decisione resa su una precedente revocazione e se le censure dedotte integrino un errore di fatto revocatorio.
Il parere
La Sezione dichiara il ricorso inammissibile per il divieto di revocazione della revocazione previsto dall’art. 107, comma 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le censure già dedotte contro la decisione precedente; la contestazione del rilievo sulla non decisività della documentazione richiesta non rimuove l’autonoma ragione dell’inammissibilità, costituita dal divieto normativo. Inoltre, la valutazione della decisività della documentazione e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie implicano un’attività valutativa: un eventuale errore in tale valutazione sarebbe di diritto, non di fatto, e non sarebbe deducibile con revocazione. La Sezione richiama l’orientamento secondo cui l’eccezione al divieto può operare soltanto quando l’inammissibilità della precedente revocazione sia stata dichiarata per una ragione formale insussistente, dovuta a un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda; tale circostanza non ricorre. Il parere conclude per l’inammissibilità del ricorso e dispone l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Osservazioni
Divieto di revocazione della revocazione
La nuova impugnazione ripropone le censure già dedotte contro la decisione resa sulla precedente revocazione ed è inammissibile ai sensi dell’art. 107, comma 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario. L’eccezione al divieto è configurabile soltanto se la precedente domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, determinata da un errore di fatto che abbia precluso l’esame della domanda; il caso concreto non rientra in tale ipotesi.
Pretesa omissione sulla tempestività dell’esclusione e sulla riunione dei ricorsi
La riproposizione delle doglianze sull’asserita intempestività dell’esclusione e sulla mancata riunione non consente di eludere il divieto di revocazione della revocazione. La Sezione non procede a un nuovo esame rescissorio di tali censure.
Istanze istruttorie e asserito errore revocatorio
Il mancato accoglimento delle istanze di acquisizione documentale, fondato sulla non decisività dei documenti, deriva da un’attività valutativa e non integra un errore di fatto. Un’eventuale erroneità sarebbe qualificabile come errore di diritto e non sarebbe deducibile con il rimedio revocatorio.
Norme richiamate
L’art. 107, co. 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario, dispone che “la sentenza emessa nel giudizio per revocazione non può essere impugnata per revocazione”.
Il divieto di revocare una decisione resa su una precedente revocazione si applica anche al ricorso straordinario. La sola eccezione indicata dalla Sezione riguarda l’inammissibilità della precedente revocazione fondata su una ragione formale insussistente, causata da un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda.
In ogni caso, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi che il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, basato sulla ritenuta non decisività della documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione, non integra un errore di fatto, essendo piuttosto il frutto di una attività valutativa (che, se errata, darebbe luogo esclusivamente ad un errore di diritto, per il quale non è ammessa la revocazione.
La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare una valutazione sulla decisività della documentazione richiesta: un eventuale errore valutativo non è un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto non deducibile con tale rimedio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La disposizione costituisce il fondamento, insieme alla norma europea richiamata, dell’ordine di oscurare le generalità del ricorrente e ogni altro dato identificativo in caso di riproduzione o diffusione del parere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La norma è richiamata quale presupposto, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nella riproduzione e diffusione del parere.
Massime di principio
- Il divieto di proporre revocazione contro una decisione resa su una precedente revocazione opera anche nel ricorso straordinario e impedisce di riproporre, con una nuova revocazione, le censure già formulate contro la decisione precedente.
- Il divieto di revocazione della revocazione ammette eccezione soltanto quando la precedente domanda sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, a causa di un errore di fatto revocatorio che abbia precluso l’esame della domanda.
- La contestazione della valutazione sulla decisività di documenti dei quali si chiedeva l’acquisizione non integra errore di fatto revocatorio: l’eventuale erroneità di tale valutazione costituisce errore di diritto e non può essere fatta valere con la revocazione.
Revocazione di una decisione resa su precedente revocazione
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, conforme al parere n. 2197/2022, che aveva dichiarato inammissibile una precedente revocazione. La vicenda originaria concerneva l’esclusione del ricorrente dal concorso per quattro posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 10 aprile 2018.
Sviluppo della vicenda
Il ricorso straordinario contro l’esclusione era stato respinto con il parere n. 2398 del 10 settembre 2019 e con il decreto presidenziale del 5 novembre 2019. La precedente decisione aveva richiamato le ragioni già esposte nel parere n. 2502/2016: alla data di scadenza per presentare la domanda, il 24 maggio 2018, l’interessato non svolgeva le funzioni di magistrato ordinario, essendo stato dispensato dal servizio dal 23 dicembre 2006.
Contro il decreto del 5 novembre 2019 il ricorrente aveva proposto revocazione, denunciando l’omesso esame della censura sull’intempestività dell’esclusione e della richiesta di riunire il ricorso con quello relativo alla dispensa dal servizio. La revocazione era stata dichiarata inammissibile con il parere n. 2197 del 29 dicembre 2022 e con il conforme decreto presidenziale del 14 aprile 2023, perché non ricorrevano i presupposti dell’errore di fatto revocatorio. Contro quest’ultimo decreto il ricorrente ha nuovamente chiesto la revocazione, riproponendo le medesime doglianze.
Divieto di revocazione della revocazione
La Sezione applica l’art. 107, comma 2, c.p.a., secondo cui la decisione resa nel giudizio per revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione, disposizione applicabile anche al ricorso straordinario. La nuova domanda ripropone sostanzialmente le censure già sottoposte alla decisione precedente e non rientra nell’eccezione ammessa dalla giurisprudenza.
L’eccezione può operare soltanto quando la precedente revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, basata su un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda. La Sezione esclude che tale situazione ricorra: il ricorrente contesta il modo in cui la precedente decisione aveva valutato le censure e la richiesta di acquisizione documentale, ma non individua un errore di fatto che abbia determinato una preclusione formale erronea.
Valutazione delle istanze istruttorie
Il mancato accoglimento delle richieste di acquisizione documentale era fondato sulla ritenuta non decisività dei documenti. Tale conclusione presuppone una valutazione e non costituisce errore di fatto revocatorio; un’eventuale erroneità sarebbe un errore di diritto, non deducibile mediante revocazione. La Sezione richiama inoltre Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 6965, sul fine del divieto: evitare reiterate contestazioni che impediscano la formazione del giudicato e pregiudichino certezza dei rapporti giuridici ed economia dei mezzi di tutela.
Esito
Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Dispone inoltre che, in caso di riproduzione o diffusione del parere, siano oscurate le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.
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