Parere n. 1825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS--OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso gli atti del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 35 del 3 maggio 2022, ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso per come appresso impugnato nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando e degli atti del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 aprile 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva chiesto di partecipare al concorso dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità, ha impugnato il bando prima dell’adozione di un provvedimento di esclusione. Ha sostenuto che la precedente dispensa dal servizio per motivi di salute non avrebbe impedito l’automatica riammissione nell’ordine giudiziario e non avrebbe dovuto ostare alla partecipazione, prospettando anche l’illegittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non consentirebbero al dispensato di utilizzare qualifica e anzianità già maturate per partecipare a concorsi che comportino la riammissione. Ha inoltre contestato alcune prescrizioni formali per la presentazione della domanda, pur dichiarando di avervi ottemperato, e ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando, nonché la riunione con altri ricorsi pendenti relativi alla dispensa e a precedenti procedure concorsuali.
Il parere
La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e non risulta adottato alcun provvedimento di esclusione; inoltre, il ricorrente non ha impugnato un’esclusione automatica e vincolata direttamente derivante dal bando. Le censure riguardano possibili ragioni di esclusione future, che non sono desumibili ex ante; le precedenti determinazioni dell’Amministrazione in procedure analoghe non sono decisive, data l’autonomia delle singole procedure concorsuali. Restano assorbite le censure sulle formalità della domanda, anche perché il ricorrente afferma di averle rispettate. Non vengono esaminate nel merito la questione di legittimità costituzionale e le contestazioni sostanziali relative alla dispensa. Il contraddittorio è stato garantito: la relazione ministeriale è stata comunicata al ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni. La Sezione richiama inoltre la prolissità e l’asistematicità del ricorso, in contrasto con il principio di sinteticità applicabile anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Interesse a impugnare il bando e clausole immediatamente escludenti
La censura è inammissibile per difetto di interesse: in assenza di una clausola immediatamente escludente o di un’esclusione automatica e vincolata, non è possibile impugnare anticipatamente il bando sulla base di un provvedimento di esclusione soltanto ipotetico.
Censure sulle formalità di presentazione della domanda
Le censure sono assorbite, anche a prescindere dalla loro ammissibilità, poiché il ricorrente dichiara di avere ottemperato agli oneri formali contestati.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186
dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinario con almeno quattro anni di anzianità
La disposizione è richiamata per identificare la categoria professionale in base alla quale il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al concorso; il parere non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
sul punto prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il dispensato dal servizio per infermità, inidoneità fisica o per motivi di salute, possa avvalersi della qualifica e dell’anzianità già maturate, ai fini della partecipazione a concorsi e a selezioni che comportino la riammissione agli impieghi
La questione costituzionale è riportata come prospettazione del ricorrente, ma non è decisa nel merito: l’inammissibilità per difetto di interesse impedisce l’esame delle censure sostanziali.
artt. 2, 3, 32 e 97 Cost.
sul punto prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il dispensato dal servizio per infermità, inidoneità fisica o per motivi di salute, possa avvalersi della qualifica e dell’anzianità già maturate, ai fini della partecipazione a concorsi e a selezioni che comportino la riammissione agli impieghi
I parametri costituzionali sono invocati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; il Consiglio di Stato non ne valuta la fondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La disposizione costituisce fondamento, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, dell’ordine di oscurare le generalità del ricorrente e ogni dato identificativo in caso di riproduzione o diffusione del parere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nella riproduzione e diffusione del parere.
Massime di principio
- Il bando di concorso può essere impugnato prima dell’adozione dell’esclusione soltanto quando contenga una clausola immediatamente escludente o quando l’esclusione discenda automaticamente e in modo vincolato dalle sue previsioni; non è sufficiente prospettare un’esclusione futura e ipotetica.
- Le ragioni che l’Amministrazione potrebbe eventualmente porre a fondamento di una futura esclusione non sono scrutinabili in via anticipata se non risultano già determinate dal bando o da un atto applicativo.
- Le determinazioni assunte dall’Amministrazione in precedenti procedure concorsuali non consentono, da sole, di anticipare l’esito di una procedura successiva, poiché ciascuna procedura concorsuale è autonoma.
- Il principio di sinteticità degli atti, quale espressione della lealtà processuale, si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Impugnazione anticipata del bando per il concorso a Consigliere di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il bando e gli atti del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 aprile 2022. Il ricorrente, magistrato ordinario dispensato dal servizio per motivi di salute, aveva chiesto di partecipare dichiarando di possedere i requisiti previsti per la categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità.
Censure e domande
Il ricorrente ha sostenuto che la dispensa dal servizio non avrebbe impedito la sua automatica riammissione nell’ordine giudiziario e che lo stato di infermità avrebbe dovuto essere valutato soltanto dopo l’eventuale superamento del concorso. Ha prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui non consentirebbero al dispensato per ragioni di salute di utilizzare qualifica e anzianità già maturate per partecipare a concorsi che comportino la riammissione nell’impiego. Ha inoltre contestato alcune formalità relative alla domanda, pur dichiarando di averle rispettate, e ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando, la riunione con altri ricorsi pendenti e la sospensione degli atti.
Ammissibilità dell’impugnazione del bando
La Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e, al momento dell’impugnazione, non era stato adottato alcun provvedimento di esclusione. Il ricorrente, inoltre, non ha fondato la domanda sull’esistenza di una previsione del bando che producesse automaticamente e in modo vincolato la sua esclusione.
Le censure attengono invece agli effetti che la dispensa dal servizio e il presupposto stato di infermità potrebbero avere sulla partecipazione. Non era quindi possibile stabilire in anticipo quali ragioni l’Amministrazione avrebbe eventualmente posto a fondamento di una futura esclusione. Le decisioni assunte in precedenti concorsi non dimostrano quale sarebbe stato l’esito della procedura del 2022, essendo le singole procedure autonome.
Questioni assorbite e profili procedimentali
Restano assorbite le contestazioni relative alle formalità per la presentazione della domanda, anche perché il ricorrente afferma di avervi ottemperato. La Sezione non esamina nel merito la questione di legittimità costituzionale né le censure sostanziali connesse alla dispensa dal servizio, in ragione della preliminare inammissibilità per carenza di interesse.
Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato: la relazione istruttoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. La Sezione ha inoltre rilevato la particolare prolissità e l’asistematicità del ricorso, richiamando l’applicabilità anche al ricorso straordinario del principio di sinteticità degli atti, quale espressione della lealtà processuale.
Esito
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei a identificarlo in caso di riproduzione o diffusione del parere.
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