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Parere

Parere n. 1822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2025, con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso a 2 posti di consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 maggio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 41 del 27 maggio 2025) ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso come appresso impugnato nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2025; impugnazione anche del bando nelle parti ritenute lesive.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, dispensato dal servizio di magistrato ordinario dal 29 dicembre 2006, aveva chiesto di partecipare al concorso indetto con d.P.C.S. del 14 maggio 2025 dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità. Ha contestato la propria esclusione sostenendo che la dispensa per infermità non avrebbe impedito la riammissione all’ordine giudiziario e che non fosse necessario presentare un’apposita istanza di riammissione; inoltre, l’eventuale accertamento dell’inidoneità avrebbe dovuto essere svolto dopo il superamento del concorso, in relazione al nuovo rapporto di servizio. Ha sollevato, in tale prospettiva, questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 d.P.R. 3/1957, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., e ha contestato alcune prescrizioni formali del bando relative alla domanda di partecipazione. Ha inoltre chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la riunione con altri ricorsi pendenti e l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando e degli atti conseguenti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il rigetto. Il contraddittorio è stato regolarmente assicurato e il ricorrente non ha presentato osservazioni sulla relazione ministeriale.

Il parere

La Sezione ritiene non accoglibile la richiesta di sospensione del procedimento: non è stata dimostrata una pregiudizialità necessaria tra il ricorso pendente davanti alle Sezioni Unite della Cassazione e la controversia, né ricorrono i presupposti per la sospensione facoltativa. Nel merito, conferma le valutazioni già espresse nei pareri n. 2502/2016 e n. 2398/2019, cui rinvia, e respinge le censure. L’esclusione è legittima perché, fino all’ultimo giorno utile per presentare la domanda, il ricorrente non svolgeva le funzioni di magistrato ordinario, essendo stato dispensato dal servizio dal 29 dicembre 2006; non poteva quindi essere ammesso in base alla categoria dichiarata. Le ulteriori questioni e le censure formali sono respinte mediante il rinvio ai precedenti, con la precisazione che la disamina dei profili rilevanti deve ritenersi esaurita. La richiesta cautelare è assorbita. Il parere è dunque per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Richiesta di sospensione del procedimento

La sospensione necessaria presuppone che la definizione dell’altra controversia sia imposta dalla legge o costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile, con accertamento richiesto con efficacia di giudicato. Il ricorrente non ha fornito elementi certi per dimostrare una pregiudizialità necessaria tra il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e il presente ricorso; non ricorrono neppure i presupposti per la sospensione facoltativa. La richiesta è respinta.

Esclusione dal concorso e requisito di appartenenza alla categoria dei magistrati ordinari

La censura è respinta. Alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il ricorrente non svolgeva le funzioni di magistrato ordinario, essendo stato dispensato dal servizio dal 29 dicembre 2006. L’esclusione dal concorso è pertanto ritenuta legittima. Le argomentazioni già rese sui temi sollevati sono confermate con rinvio ai pareri n. 2502/2016 del 30 novembre 2016 e n. 2398 del 10 settembre 2019.

Questione di legittimità costituzionale e ulteriori censure sul bando

Le questioni relative agli effetti della dispensa dal servizio, alla riammissione, all’accertamento dell’idoneità e alle prescrizioni formali della domanda non conducono all’annullamento dell’esclusione. La Sezione rinvia alle argomentazioni dei precedenti pareri e ritiene esaurita la trattazione dei profili rilevanti; il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione di un giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è da ritenersi necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria ed è meramente facoltativa.

    La sospensione necessaria è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge oppure se l’altra controversia costituisce un antecedente logico-giuridico indispensabile, da accertare con efficacia di giudicato. In assenza di tali presupposti non sussiste un obbligo di sospensione.

  • art. 337 c.p.c.

    Non ricorrono peraltro i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c.

    Nel caso concreto la Sezione esclude anche la sospensione facoltativa, non ravvisando i relativi presupposti.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    le questioni sollevate dal ricorrente sono state già esaminate respinte dalla Sezione e le relative argomentazioni devono essere integralmente confermare, rinviandosi anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., ai precedenti pareri n. 2502/2016 del 30 novembre 2016 e n. 2398 del 10 settembre 2019

    La Sezione richiama le motivazioni di precedenti pareri conformi per confermare la soluzione delle questioni già esaminate, ritenendo così esaurita la trattazione dei profili rilevanti.

  • art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186

    In definitiva la disposta esclusione risulta perfettamente legittima e indenne dalle censure svolte in ricorso, posto che sino all’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso, il ricorrente non svolgeva le funzioni di magistrato ordinario, essendo stato dispensato dal servizio a far data dal 29 dicembre 2006.

    Ai fini dell’ammissione nella categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità, rileva la posizione posseduta alla scadenza del termine per presentare la domanda. La dispensa dal servizio intervenuta prima di tale scadenza esclude che il candidato svolga le funzioni di magistrato ordinario richieste.

  • artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    deve ricordarsi che le questioni sollevate dal ricorrente sono state già esaminate respinte dalla Sezione e le relative argomentazioni devono essere integralmente confermare, rinviandosi anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., ai precedenti pareri n. 2502/2016 del 30 novembre 2016 e n. 2398 del 10 settembre 2019

    Il parere non svolge una nuova interpretazione autonoma degli artt. 129 e 132 d.P.R. 3/1957, ma conferma la soluzione già adottata nei precedenti pareri, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui la dispensa avrebbe consentito la partecipazione al concorso nella categoria dichiarata.

  • artt. 2, 3, 32 e 97 Cost.

    Il ricorrente prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione

    La questione costituzionale è riportata come deduzione del ricorrente; il parere la considera ricompresa tra le questioni già esaminate e respinte nei precedenti richiamati, senza sviluppare un’autonoma motivazione sui singoli parametri costituzionali.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati che possano identificarlo in caso di riproduzione o diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria di una controversia per pregiudizialità presuppone che la definizione dell’altro giudizio sia imposta da una disposizione di legge oppure che quel giudizio riguardi un antecedente logico-giuridico indispensabile, da accertare con efficacia di giudicato; la mera pendenza di un altro ricorso non è sufficiente.
  • Per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione a un concorso, la posizione del candidato va valutata alla scadenza del termine di presentazione della domanda; chi a quella data è stato dispensato dal servizio non può essere considerato in servizio nella categoria professionale richiesta sulla sola base della qualifica o dell’anzianità maturate in precedenza.
  • Nel ricorso straordinario, le questioni già esaminate e definite da precedenti pareri possono essere risolte mediante rinvio alle relative motivazioni, quando esse siano pertinenti anche alla controversia successiva.

Esclusione dal concorso per consigliere di Stato

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro l’esclusione di un magistrato dispensato dal servizio dal concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato. Il Consiglio di Stato conclude per il rigetto del ricorso e per l’assorbimento della domanda cautelare.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il concorso era stato indetto con d.P.C.S. del 14 maggio 2025 e il ricorrente aveva presentato domanda il 18 giugno 2025, dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità prevista dall’art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2025 era stato escluso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto. La Sezione rileva che la relazione è stata comunicata al ricorrente, il quale non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Il ricorso ripercorreva numerosi precedenti contenziosi del ricorrente relativi alla dispensa dal servizio e a precedenti esclusioni da concorsi per consigliere di Stato. La Sezione considera il ricorso eccessivamente prolisso e asistematico, richiamando il principio di sinteticità degli atti quale espressione della lealtà processuale, ma procede comunque all’esame delle domande.

Questioni sollevate

Il ricorrente sosteneva che la dispensa dal servizio per infermità non avrebbe impedito la sua automatica riammissione all’ordine giudiziario e che non fosse necessario presentare una specifica istanza di riammissione. A suo avviso, l’eventuale accertamento dell’inidoneità avrebbe dovuto svolgersi dopo il superamento del concorso, in relazione al nuovo rapporto di servizio. Ha prospettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., nella parte in cui non consentirebbero al dispensato per ragioni di salute di utilizzare qualifica e anzianità pregresse per partecipare a concorsi che comportino la riammissione nell’impiego.

Ha inoltre contestato alcune prescrizioni formali del bando sulla presentazione della domanda, affermando di avervi comunque ottemperato. Ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della decisione di un ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la riunione con altri ricorsi pendenti e l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando e degli atti conseguenti.

Richiesta di sospensione

La Sezione esclude la sospensione necessaria: ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essa ricorre soltanto quando la definizione dell’altra controversia sia imposta dalla legge oppure quando questa costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile per la decisione, da accertare con efficacia di giudicato. Nel caso concreto non sono stati forniti elementi certi che dimostrino una pregiudizialità necessaria tra il giudizio pendente davanti alle Sezioni Unite e il ricorso straordinario. Non sussistono neppure i presupposti per la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337 c.p.c.

Esame del merito

La Sezione conferma le argomentazioni già svolte nei pareri n. 2502/2016 del 30 novembre 2016 e n. 2398 del 10 settembre 2019, ai quali rinvia anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. Ritiene legittima l’esclusione perché, fino all’ultimo giorno utile per presentare la domanda, il ricorrente non svolgeva le funzioni di magistrato ordinario: era stato dispensato dal servizio a decorrere dal 29 dicembre 2006. Le censure relative al requisito di partecipazione e le ulteriori questioni sul bando non superano quindi la ragione posta a fondamento dell’esclusione; la Sezione dichiara esaurita la trattazione dei profili rilevanti.

Conclusione e tutela dei dati personali

Il parere è per il rigetto del ricorso; la richiesta cautelare è assorbita. In applicazione dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è incaricata di oscurare, in caso di riproduzione o diffusione, le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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