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Parere

Parere n. 1823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, udito il parere n. 2200/2022 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato deciso il ricorso proposto il 12 gennaio 2022 avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021, adottato in conformità del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 28 luglio 2021, di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato (indetto con d.P.C.S. del 14 aprile 2020.

Giustizia amministrativa202301179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, relativo all’esclusione del ricorrente dal concorso per tre posti di Consigliere di Stato

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., del decreto presidenziale del 14 aprile 2023, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2200/2022, che aveva respinto il ricorso contro la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami a tre posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.S. del 14 aprile 2020. L’esclusione era stata disposta per la mancanza, alla scadenza del termine per la domanda, del requisito di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità, poiché il ricorrente era stato dispensato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 2006. In sede rescindente, il ricorrente ha denunciato l’omesso esame della censura relativa alla tardività dell’esclusione e l’omesso esame delle doglianze sulla dispensa dal servizio, che erano state dedotte in un diverso ricorso di cui aveva chiesto la trattazione congiunta; in sede rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso originario. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza. La Sezione ha inoltre verificato il rispetto del contraddittorio dopo la trasmissione al ricorrente della relazione dell’Amministrazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile, non ricorrendo un errore di fatto revocatorio. L’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve derivare da una falsa percezione immediata del contenuto materiale degli atti, essere decisivo e determinare la decisione secondo un nesso logico-giuridico necessario; non comprende errori di valutazione, interpretazione o apprezzamento delle risultanze processuali. Quanto alla censura di omessa valutazione della tempestività dell’esclusione, la decisione revocanda era comunque autonomamente sorretta dalla carenza del requisito di anzianità, poiché il ricorrente era stato dispensato dal servizio e il relativo provvedimento non era stato caducato; l’asserita omissione, anche se sussistente, non sarebbe stata decisiva. La Sezione ha inoltre rilevato che la riunione di ricorsi è una facoltà discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 104/2010: la mancata riunione non costituisce un errore percettivo revocatorio e, al più, potrebbe prospettare un errore di diritto. È stato ritenuto rispettato il contraddittorio, avendo il ricorrente ricevuto la relazione dell’Amministrazione senza presentare controdeduzioni. Il P.Q.M. esprime parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Osservazioni

Omesso esame della censura di tardività dell’esclusione

La doglianza non integra un errore di fatto decisivo: la legittimità dell’esclusione era autonomamente fondata sulla mancanza del requisito di anzianità di servizio, in ragione della dispensa dal servizio non caducata. Anche ammettendo l’omesso esame della censura sulla tempestività, tale omissione non avrebbe potuto travolgere la ratio decidendi.

Omesso esame delle doglianze sulla dispensa e mancata riunione dei ricorsi

La riunione di più ricorsi costituisce una scelta facoltativa e discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 104/2010; i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e non decisoria. La mancata riunione non configura un errore di fatto revocatorio e, al più, potrebbe prospettare un errore di diritto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (in una svista, in un errore di lettura, nel c.d. abbaglio dei sensi), a causa del quale il decidente abbia fondato il proprio convincimento su di un falso presupposto di fatto.

    La revocazione è ammessa per un errore percettivo sul contenuto materiale degli atti, non per un errore valutativo o interpretativo; l’errore deve inoltre essere immediatamente rilevabile e decisivo rispetto alla decisione.

  • art. 70 d.lgs. 104/2010

    La riunione di più ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 104/2010, con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame.

    La riunione dei ricorsi è rimessa alla scelta discrezionale del giudice; la decisione sulla riunione ha natura ordinatoria e non è autonomamente sindacabile in sede di impugnazione.

  • art. 19, primo comma, n. 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall’art. 18, comma 2, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51

    Il parere n. 2200/2022 del 29 dicembre 2022, in conformità del quale è stato emesso il revocando decreto del Presidente della Repubblica, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso de quo per la carenza – alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (27 maggio 2019) – del requisito concernente lo status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità (come previsto dall’art. 19, primo comma, n. 3, come modificato dall’art. 18, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dall’art. 1, della l. 23 febbraio 2006, n. 51, e dall’art. 1, comma 2, del bando di concorso), in quanto il predetto era stato dispensato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 2006 con decreto del Ministeri della giustizia 28 novembre 2007 (parzialmente modificato con successivo decreto del 20 giugno 2008), impugnato più volte, ma mai caducato.

    Il requisito concorsuale richiedeva lo status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità alla scadenza del termine per presentare la domanda. La dispensa dal servizio, non essendo stata annullata o altrimenti caducata, comportava la carenza del requisito.

Massime di principio

  • L’errore di fatto che consente la revocazione deve consistere in una falsa percezione immediata del contenuto materiale degli atti processuali, riconoscibile senza indagini ermeneutiche o valutazioni; non comprende l’erroneo apprezzamento delle prove, l’interpretazione della documentazione o gli errori nel ragionamento decisorio.
  • L’errore revocatorio deve essere decisivo secondo un nesso logico-giuridico necessario: se la decisione resta sorretta da un’autonoma e sufficiente ragione non viziata dall’errore dedotto, manca il requisito della decisività.
  • La riunione di più ricorsi è una facoltà discrezionale del giudice; la scelta sulla riunione ha carattere ordinatorio, non decisorio, ed è insindacabile in sede di gravame.
  • Il principio di sinteticità degli atti è applicabile anche al ricorso straordinario, quale espressione del principio generale di lealtà processuale.

Revocazione del decreto presidenziale sull’esclusione dal concorso a Consigliere di Stato

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione di un magistrato ordinario dal concorso per tre posti di Consigliere di Stato. La Sezione esprime parere per dichiarare inammissibile la revocazione.

Premesse e vicenda concorsuale

Il concorso, per titoli ed esami, era stato indetto con d.P.C.S. del 14 aprile 2020. L’esclusione era stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021, in conformità al parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 28 luglio 2021. La ragione era la mancanza, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, fissato al 27 maggio 2019, del requisito dello status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità.

Il precedente parere del Consiglio di Stato n. 2200/2022 aveva ritenuto legittima l’esclusione, rilevando che l’interessato era stato dispensato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 2006, con decreto del Ministero della giustizia del 28 novembre 2007, parzialmente modificato il 20 giugno 2008, ma mai caducato. La dispensa era stata oggetto di precedenti impugnazioni, tra cui quella definita con decreto presidenziale del 28 aprile 2009, conforme al parere n. 4206/2008, rettificato nel testo come parere n. 1723/2009 del 20 gennaio 2009. La decisione del 2022 aveva chiarito che la situazione di idoneità o inidoneità fisica non incideva sull’esclusione, fondata sulla mancanza di uno specifico status professionale e non sullo stato di salute.

Motivi di revocazione

Il ricorrente ha invocato l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Ha lamentato, in primo luogo, l’omesso esame della censura di intempestività del provvedimento di esclusione. In secondo luogo, ha denunciato l’omesso esame delle doglianze concernenti la dispensa dal servizio, formulate in un diverso ricorso del quale aveva chiesto la trattazione congiunta. In sede rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso originario.

La relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La Sezione ha trasmesso tale relazione al ricorrente il 9 marzo 2026; non sono state depositate osservazioni o controdeduzioni. Il contraddittorio è stato quindi ritenuto garantito.

Presupposti dell’errore di fatto revocatorio

La Sezione ribadisce che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, come una svista o un errore di lettura, che abbia indotto il giudice a fondare la decisione su un falso presupposto di fatto. L’errore deve essere immediatamente rilevabile e non può richiedere inferenze o indagini interpretative. Restano estranei alla revocazione l’inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, le anomalie del ragionamento interpretativo e gli errori derivanti dall’esame critico della documentazione: si tratta, se del caso, di errori valutativi o di diritto.

È inoltre necessario che l’errore sia decisivo, nel senso che la diversa soluzione della controversia debba imporsi come conseguenza necessaria sul piano logico-giuridico. Se la decisione si fonda su più ragioni autonome e una di esse rimane sufficiente, l’errore eventualmente riferibile a un’altra ragione non è decisivo. La Sezione richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 938; 24 marzo 2026, n. 2467; e 10 novembre 2025, n. 8709.

Esame delle censure

La censura sull’omesso esame della tempestività dell’esclusione non è idonea a determinare la revocazione. La decisione impugnata era sorretta dalla distinta ragione della carenza del requisito professionale, conseguente alla dispensa dal servizio mai caducata. Pertanto, anche ammettendo che la questione della tempestività non fosse stata esaminata, la relativa omissione non avrebbe avuto carattere decisivo.

Anche la doglianza relativa alla mancata trattazione congiunta non integra errore revocatorio. In base all’art. 70 del d.lgs. 104/2010, la riunione di più ricorsi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice; i provvedimenti in materia sono ordinatori, privi di valenza decisoria e insindacabili in sede di gravame. In ogni caso, l’eventuale errore prospettato riguarderebbe l’applicazione del diritto, non la percezione materiale degli atti.

La Sezione rileva inoltre che il ricorso era inusitatamente lungo e redatto in modo asistematico e di difficile comprensione, in contrasto con il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Tale rilievo accompagna, ma non sostituisce, la conclusione basata sull’assenza dei presupposti della revocazione.

Esito

Il Consiglio di Stato esprime parere nel senso che il ricorso straordinario per revocazione debba essere dichiarato inammissibile. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo in caso di riproduzione o diffusione del parere.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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