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Parere

Parere n. 1824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso gli atti del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 27 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 34 del 5 maggio 2023, ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso per come appresso impugnato nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.

Giustizia amministrativa202301482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti e il bando del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 27 aprile 2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, che aveva presentato domanda il 26 maggio 2023 dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità, ha impugnato il bando e gli atti del concorso sostenendo che la precedente dispensa dal servizio per motivi di salute non avrebbe dovuto impedirgli di partecipare. Ha affermato che la dispensa non precludeva la sua automatica riammissione nell’ordine giudiziario e che non era necessario presentare un’istanza di riammissione; ha inoltre sostenuto che l’eventuale infermità avrebbe dovuto essere accertata soltanto dopo il superamento delle prove, una volta instaurato un nuovo rapporto di servizio. Ha prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non consentirebbero a chi sia stato dispensato per infermità o motivi di salute di utilizzare qualifica e anzianità pregresse per partecipare a concorsi comportanti la riammissione in servizio, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. Ha contestato anche alcune prescrizioni formali per la presentazione della domanda, pur dichiarando di avervi ottemperato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando e degli atti connessi, il riconoscimento dei requisiti di partecipazione e la riunione con altri ricorsi relativi alla dispensa e a precedenti concorsi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e, al momento della decisione, non risulta adottato alcun provvedimento di esclusione del ricorrente. Le censure contestano in sostanza gli effetti che la dispensa dal servizio potrebbe produrre su una futura ammissione o esclusione, ma non consentono di individuare ex ante le ragioni che l’Amministrazione potrebbe eventualmente porre a fondamento di un’esclusione. La circostanza che in precedenti procedure l’Amministrazione si sia determinata in un certo modo non rende attuale l’interesse, anche in considerazione dell’autonomia delle singole procedure concorsuali. Le censure relative agli oneri formali della domanda restano assorbite, anche a prescindere dalla loro ammissibilità, poiché il ricorrente afferma di avervi adempiuto. Non viene quindi esaminata nel merito la questione di legittimità costituzionale prospettata. Il parere è reso dopo aver verificato che il contraddittorio è stato garantito: la relazione ministeriale è stata comunicata al ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni. La Sezione rileva inoltre che la redazione prolissa e asistematica contrasta con il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. È disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di riproduzione o diffusione del parere.

Osservazioni

Interesse a impugnare il bando e gli atti concorsuali

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse: il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e non è stato adottato un provvedimento di esclusione. Le questioni relative alla dispensa dal servizio prospettano soltanto effetti eventualmente preclusivi di una futura partecipazione e non rendono attuale l’interesse all’impugnazione.

Autonomia delle procedure concorsuali

Le precedenti determinazioni dell’Amministrazione in procedure analoghe non permettono di individuare anticipatamente le eventuali ragioni di un’esclusione nella procedura in esame, poiché le singole procedure concorsuali sono autonome.

Prescrizioni formali per la domanda

Le censure sugli oneri formali di presentazione della domanda restano assorbite, anche a prescindere dalla loro ammissibilità, perché il ricorrente dichiara di aver adempiuto tali prescrizioni.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186

    dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinario con almeno quattro anni di anzianità

    La disposizione è richiamata per identificare la categoria di appartenenza dichiarata dal ricorrente ai fini della partecipazione al concorso; il parere non ne esamina il contenuto nel merito.

  • artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    sul punto prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il dispensato dal servizio per infermità, inidoneità fisica o per motivi di salute, possa avvalersi della qualifica e dell’anzianità già maturate, ai fini della partecipazione a concorsi e a selezioni che comportino la riammissione agli impieghi

    La questione di costituzionalità è riportata come censura del ricorrente, ma non è esaminata nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato identificativo in caso di riproduzione o diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un bando concorsuale richiede un interesse attuale; in assenza di clausole immediatamente escludenti o di un provvedimento di esclusione, non è sufficiente contestare gli effetti che atti pregressi potrebbero eventualmente produrre sulla futura ammissione del candidato.
  • Le determinazioni adottate dall’Amministrazione in precedenti procedure concorsuali non rendono di per sé attuale l’interesse a impugnare il bando di una procedura successiva, poiché ciascuna procedura concorsuale conserva la propria autonomia.
  • Nel ricorso straordinario si applica il principio di sinteticità degli atti, quale espressione del principio generale di lealtà processuale.

Impugnazione del bando per sei posti di Consigliere di Stato

La Sezione I del Consiglio di Stato esamina il ricorso straordinario di un magistrato ordinario dispensato dal servizio contro gli atti e il bando del concorso per titoli ed esami a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 27 aprile 2023. Il ricorrente aveva presentato domanda il 26 maggio 2023 dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità.

Motivi del ricorso

Il ricorrente sosteneva che la dispensa dal servizio per motivi di salute non gli precludesse la partecipazione, prospettando che la riammissione nell’ordine giudiziario dovesse considerarsi automatica e che l’eventuale stato di infermità fosse accertabile dopo il superamento delle prove. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., per la mancata previsione della possibilità di utilizzare qualifica e anzianità già maturate. Ha contestato anche prescrizioni formali per la presentazione della domanda, pur affermando di averle rispettate, e ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando e degli atti connessi, il riconoscimento dei requisiti e la riunione con altri ricorsi relativi alla dispensa e a precedenti concorsi.

Contraddittorio e ammissibilità

La relazione ministeriale del 15 dicembre 2023 è stata comunicata al ricorrente il 9 marzo 2026; non sono state presentate osservazioni o controdeduzioni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e non risulta adottato alcun provvedimento di esclusione. Le doglianze concernono gli effetti solo eventuali della dispensa su una futura ammissione o esclusione, senza consentire di individuare in anticipo le ragioni che l’Amministrazione potrebbe porre a fondamento di un’eventuale esclusione.

Autonomia delle procedure e assorbimento delle censure

Le precedenti determinazioni dell’Amministrazione in altri concorsi non rendono attuale l’interesse a impugnare il bando in esame: le procedure concorsuali sono autonome e non è possibile anticipare l’esito della procedura attuale sulla base di vicende pregresse. Le censure relative alle formalità della domanda restano assorbite, anche a prescindere dalla loro ammissibilità, poiché il ricorrente dichiara di avervi ottemperato. La questione di costituzionalità prospettata non viene quindi esaminata nel merito.

Sinteticità degli atti e conclusioni

La Sezione rileva che la notevole prolissità e l’organizzazione asistematica del ricorso contrastano con il principio di sinteticità, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso. In caso di riproduzione o diffusione del parere, devono essere oscurate le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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