Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1826/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, udito il parere n. 1374/2023 del 27 ottobre 2023, con il quale è stato deciso il ricorso proposto il 16 agosto 2022 avverso gli atti del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato (indetto con d.P.C.S. del 22 aprile 2022, in G.U., IV^ Serie Speciale, n. 35 del 3 maggio 2022) e avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.

Giustizia amministrativa202400700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, relativo al ricorso contro gli atti del concorso per cinque posti di Consigliere di Stato indetto con d.P.C.S. del 22 aprile 2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., del decreto presidenziale del 18 dicembre 2023, adottato in conformità al parere n. 1374/2023, che aveva respinto il ricorso straordinario contro gli atti del concorso per cinque posti di Consigliere di Stato. Ha dedotto, nella fase rescindente, un errore di fatto per omessa pronuncia: da un lato, sul motivo relativo alla pretesa tardività del provvedimento di esclusione; dall’altro, sulla contestata mancata considerazione del provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica. Nella fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento dell’originario ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per revocazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile perché non sussiste un errore di fatto revocatorio. Tale errore deve consistere in una percezione materiale erronea degli atti, essere immediatamente rilevabile e decisivo, non potendo coincidere con un errore valutativo o interpretativo. Quanto alla doglianza sulla tardività dell’esclusione, la Sezione ha rilevato che la decisione revocanda poggiava autonomamente sulla mancanza di specifiche argomentazioni a sostegno dell’illegittimità del bando e sulla precedente soluzione sfavorevole al ricorrente della questione relativa all’ammissione dei dispensati per inidoneità fisica: anche un’eventuale omissione di esame non sarebbe quindi stata decisiva. Quanto alla doglianza concernente la dispensa dal servizio e la mancata riunione di ricorsi, la riunione costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice; i relativi provvedimenti sono ordinatori e non decisori, quindi insindacabili in sede di gravame. In ogni caso, la censura prospetterebbe un errore di diritto, non un errore percettivo revocatorio. La Sezione ha inoltre richiamato il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Il parere è nel senso della dichiarazione d’inammissibilità; è disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Osservazioni

Primo motivo – Omesso esame della dedotta tardività dell’esclusione

La censura non integra un errore di fatto decisivo. La decisione revocanda era autonomamente sorretta dalla mancanza di specifiche argomentazioni contro la legittimità del bando e dal precedente orientamento sfavorevole sulla questione dell’ammissione dei dispensati per inidoneità fisica; anche ammettendo l’omesso esame, esso non avrebbe potuto travolgere tali autonome ragioni.

Secondo motivo – Dispensa dal servizio e mancata riunione di ricorsi

La censura non individua un errore percettivo. La riunione di più ricorsi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, e i relativi provvedimenti hanno carattere ordinatorio e non decisorio, restando insindacabili in sede di gravame. In ogni caso, la doglianza prospetterebbe al più un errore di diritto, estraneo alla revocazione per errore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (in una svista, in un errore di lettura, nel c.d. abbaglio dei sensi), a causa del quale il decidente abbia fondato il proprio convincimento su di un falso presupposto di fatto.

    La revocazione è ammessa per un errore percettivo sul contenuto materiale degli atti, non per errori di valutazione, interpretazione o apprezzamento delle risultanze processuali.

  • art. 70 d.lgs. 104/2010

    La riunione di più ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 104/2010, con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame.

    La riunione dei ricorsi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; i provvedimenti che la dispongono o la negano sono ordinatori e privi di autonoma valenza decisoria, quindi non sono sindacabili con un gravame.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    In presenza dei presupposti richiamati, la riproduzione e diffusione del parere deve avvenire oscurando le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    Il parere richiama la disposizione quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali identificativi del ricorrente nelle ipotesi di riproduzione e diffusione.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, che abbia determinato la decisione; non comprende l’erronea valutazione delle prove, l’interpretazione del materiale processuale o le anomalie del ragionamento decisorio.
  • L’errore revocatorio deve essere decisivo: se la decisione è sorretta da più autonome ragioni e almeno una resta intatta, l’eventuale errore relativo a un’altra ragione non è idoneo a giustificare la revocazione.
  • La riunione di più ricorsi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice; il provvedimento sulla riunione ha natura ordinatoria e non decisoria ed è insindacabile in sede di gravame.
  • Il principio di sinteticità degli atti, quale espressione della lealtà processuale, si applica anche ai ricorsi straordinari.

Revocazione del decreto presidenziale sul concorso per Consigliere di Stato

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, adottato in conformità al parere n. 1374/2023. Il decreto aveva respinto il ricorso contro gli atti del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.S. del 22 aprile 2022.

Vicenda e motivi del ricorso per revocazione

Nell’originario ricorso straordinario, proposto il 16 agosto 2022, il ricorrente aveva contestato gli atti del concorso e il bando, sostenendo, in particolare, che tra i soggetti ammissibili dovessero rientrare anche coloro che erano stati dispensati dal servizio per inidoneità fisica. Il precedente parere aveva ritenuto che non fosse stato impugnato un atto lesivo attuale e che, comunque, mancassero specifiche argomentazioni contro la legittimità del bando; aveva inoltre richiamato precedenti pareri contrari alla tesi del ricorrente, tra cui il parere n. 2398/2019 del 28 agosto 2019.

Con il ricorso per revocazione del 12 febbraio 2024, il ricorrente ha invocato l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando l’omesso esame del motivo sulla tardività del provvedimento di esclusione e di quello relativo al provvedimento di dispensa dal servizio. In fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento dell’originario ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto che il gravame fosse dichiarato inammissibile e infondato. La relazione dell’Amministrazione è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni.

Presupposti dell’errore di fatto revocatorio

La Sezione ha ribadito che l’errore revocatorio deve derivare da una svista nella percezione materiale degli atti, essere immediatamente rilevabile e avere carattere decisivo. Non rientrano in questa nozione l’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l’errore nell’interpretazione delle prove o l’errore valutativo del giudice, anche quando si traduca in una statuizione implicita. La decisività richiede un nesso logico-giuridico tale per cui la diversa soluzione della controversia si imponga come conseguenza necessaria dell’errore.

Esame delle doglianze

Quanto alla dedotta omissione sul motivo di tardività dell’esclusione, la Sezione ha osservato che la decisione del 2023 era comunque sorretta da ragioni autonome: l’assenza di argomenti specifici a sostegno dell’illegittimità del bando e la soluzione già espressa dal Consiglio di Stato, in senso sfavorevole al ricorrente, sulla possibilità di ammettere al concorso i dispensati dal servizio per inidoneità fisica. Di conseguenza, anche l’ipotizzato omesso esame del motivo sulla tardività non sarebbe stato decisivo e non avrebbe potuto determinare la revocazione.

La doglianza concernente il provvedimento di dispensa e la mancata riunione di altri ricorsi è stata parimenti respinta. Ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 104/2010, la riunione è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice; i relativi provvedimenti sono ordinatori, privi di valenza decisoria e insindacabili in sede di gravame. In ogni caso, la censura avrebbe prospettato un errore di diritto, non un errore percettivo.

Sinteticità e decisione

La Sezione ha rilevato che il ricorso era inusitatamente lungo, asistematico e di non agevole comprensione, in contrasto con il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Ha quindi espresso parere nel senso che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile. Ha disposto, ai fini della riproduzione e diffusione del parere, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.