Parere n. 1820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione, con istanza di riesame, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, udito il parere del Consiglio di Stato n. 2196/2022 del 30 dicembre 2022, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto il 7 settembre 2019 avverso il decreto del Presidente della Repubblica emesso il 30 luglio 2019, udito il parere del Consiglio di Stato n. 838/2019 del 18 marzo 2019, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto il 9 gennaio 2007 avverso l’esclusione implicita dalle prove scritte del concorso a due posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato il 30 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 26 del 4 aprile 2006 (e, per quanto di ragione, avverso il bando di concorso ed avverso i successivi atti della procedura), nonché deciso il ricorso per revocazione proposto il 12 giugno 2018 avverso la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale, Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali, Servizio per il personale delle magistrature, del 19 aprile 2018, con la quale era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di provvedere sul ricorso straordinario medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, relativo alla precedente revocazione del decreto del 30 luglio 2019 e alla controversia sull’esclusione implicita dalle prove scritte del concorso per due posti di Consigliere di Stato indetto il 30 marzo 2006.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 14 aprile 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 2196/2022, sostenendo che fosse incorso in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per avere ritenuto non decisiva la documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione nel precedente ricorso per revocazione. Ha inoltre insistito per l’accoglimento del ricorso originario contro l’esclusione implicita dalle prove scritte del concorso del 2006. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, chiesto il rigetto.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso. L’art. 107, comma 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario, vieta la revocazione della decisione resa su un precedente ricorso per revocazione; il precedente decreto era stato adottato proprio in conformità a un parere che aveva dichiarato inammissibile una revocazione. La censura sulla mancata acquisizione della documentazione non supera tale preclusione e, inoltre, investe un passaggio qualificato come obiter dictum, non la ragione determinante dell’inammissibilità già pronunciata. In ogni caso, la valutazione circa la non decisività della documentazione costituisce apprezzamento valutativo e non errore di fatto revocatorio; un eventuale errore su tale valutazione sarebbe errore di diritto, non deducibile in revocazione. L’eccezione al divieto può operare soltanto quando l’inammissibilità della precedente revocazione sia stata dichiarata per una ragione formale insussistente, derivante da un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda; tale ipotesi non ricorre. È disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Osservazioni
Revocazione del decreto presidenziale del 14 aprile 2023
La domanda è inammissibile per il divieto di impugnare per revocazione una decisione resa su un precedente ricorso per revocazione, previsto dall’art. 107, comma 2, c.p.a. e applicabile anche al ricorso straordinario.
Dedotto errore di fatto sulla mancata acquisizione documentale
La censura riguarda un passaggio non decisivo della motivazione precedente e, in ogni caso, il giudizio sulla non decisività della documentazione deriva da un’attività valutativa, non da un errore di fatto revocatorio. Un eventuale errore valutativo sarebbe errore di diritto, non deducibile con revocazione.
Eccezione al divieto di revocazione della revocazione
L’eccezione è limitata ai casi in cui la precedente domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, fondata su un errore di fatto che abbia precluso l’esame della domanda; il caso in esame non rientra in tale ipotesi.
Norme richiamate
art. 107, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
L’art. 107, co. 2, c.p.a., applicabile anche al ricorso straordinario, dispone che “la sentenza emessa nel giudizio per revocazione non può essere impugnata per revocazione”.
Il divieto di revocazione della decisione resa su una precedente revocazione si applica anche alle decisioni adottate nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La limitata eccezione riguarda l’inammissibilità formale erronea dovuta a un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda.
art. 395, n. 4, c.p.c.
In ogni caso, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi che il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, basato sulla ritenuta non decisività della documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione, non integra un errore di fatto, essendo piuttosto il frutto di una attività valutativa (che, se errata, darebbe luogo esclusivamente ad un errore di diritto, per il quale non è ammessa la revocazione.
L’errore revocatorio di fatto non ricorre quando il mancato accoglimento di un’istanza istruttoria dipende da una valutazione della non decisività dei documenti richiesti; un’eventuale erroneità di tale valutazione integra un errore di diritto, non deducibile per revocazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Il richiamo concorre a giustificare l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Il divieto di revocazione della decisione pronunciata su un precedente ricorso per revocazione, previsto dall’art. 107, comma 2, c.p.a., si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Il divieto di revocazione della revocazione ammette un’eccezione quando la precedente revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, determinata da un errore di fatto che abbia impedito l’esame della domanda; l’eccezione non opera se l’inammissibilità si fonda correttamente sul divieto legale.
- La valutazione della non decisività della documentazione richiesta con un’istanza istruttoria è attività valutativa e non integra errore di fatto revocatorio; l’eventuale errore in tale valutazione è un errore di diritto e non può essere fatto valere con la revocazione.
Revocazione del decreto presidenziale del 14 aprile 2023
Il parere della Sezione Prima riguarda un ulteriore ricorso straordinario per revocazione proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 2196/2022. La controversia trae origine dall’esclusione implicita di un candidato dalle prove scritte del concorso a due posti di Consigliere di Stato, bandito il 30 marzo 2006.
Sviluppo della vicenda
Con il parere n. 839/2019 del 18 marzo 2019, il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso contro l’esclusione implicita, rilevando che non era prevista la comunicazione ai candidati dell’esito della valutazione dei titoli prima delle prove scritte; aveva inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2018, considerata atto interno privo di effetti decisori. In conformità a quel parere era stato emanato il decreto presidenziale del 30 luglio 2019.
Il candidato aveva quindi chiesto la revocazione di tale decreto, deducendo l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e contestando, tra l’altro, la mancata acquisizione di documenti. Il parere n. 2196/2022 dichiarò inammissibile tale revocazione: la revocazione della revocazione non era ammessa e la valutazione della non decisività delle istanze istruttorie non costituiva errore di fatto. Il decreto presidenziale del 14 aprile 2023 recepì tale esito.
Divieto di revocazione della revocazione
La Sezione applica l’art. 107, comma 2, c.p.a., secondo cui la decisione emessa nel giudizio per revocazione non può essere impugnata per revocazione. La disposizione si applica anche al ricorso straordinario. La contestazione relativa alla documentazione non incide sulla ragione determinante della precedente declaratoria d’inammissibilità, costituita dal divieto legale; il riferimento alla non decisività dell’acquisizione documentale è qualificato come obiter dictum.
La Sezione precisa inoltre che la valutazione di non decisività della documentazione richiesta è frutto di un apprezzamento e non di un errore di fatto. Se tale valutazione fosse erronea, si tratterebbe di errore di diritto, non deducibile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Eccezione al divieto e conclusione
Richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2025, n. 6965, il parere chiarisce che il divieto mira a evitare contestazioni reiterate che impediscano la formazione del giudicato, pregiudicando la certezza dei rapporti giuridici e l’economia degli strumenti di tutela. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la precedente revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale insussistente, fondata su un errore di fatto che abbia precluso l’esame della domanda. Tale circostanza non ricorre nel caso esaminato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Sezione dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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