Cassazione Penale, Ordinanza n. 02308/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, in sede di appello ex art. 680 c.p.p. contro la decisione del magistrato di sorveglianza, aveva confermato la sua pericolosità sociale e disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il giudizio di attuale pericolosità sociale. La Corte rileva però che la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e logicamente coerente la conferma della pericolosità sociale, valorizzando i precedenti penali, la condanna per associazione mafiosa, l'intraneità all'associazione, l'assenza di attività lavorativa, la lunga durata del vincolo associativo e il rientro nell'area territoriale del clan di appartenenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di cause esimenti della colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'appello avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza.
utilizzato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
richiamato come precedente condanna del ricorrente per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, elemento valorizzato ai fini della pericolosità sociale.
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di profili di colpa esclusi.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione o conferma di una misura di sicurezza personale, il giudizio sulla pericolosità sociale deve tener conto non solo della gravità dei reati pregressi, ma anche dei comportamenti successivi e complessivi del soggetto durante e dopo l'espiazione della pena.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito degli elementi già apprezzati dal giudice di sorveglianza è inammissibile in sede di legittimità.
- La motivazione che valorizza precedenti specifici, appartenenza a contesti mafiosi, assenza di risorse lavorative e permanenza nel medesimo ambito territoriale può sorreggere, se logicamente coerente, il giudizio di attuale pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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