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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22579/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva, con motivo preminente, la nullità per inosservanza delle garanzie difensive derivante dalla mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare (ai sensi della disciplina emergenziale). In subordine venivano censurate carenze di prova, illogicità e insufficienza della motivazione, e la ritenuta responsabilità basata su dichiarazioni di collaboratori/testimoni ritenuti inattendibili; si contestava anche l'applicazione delle aggravanti (uso di arma) e la qualificazione della condotta in concorso e associazione a delinquere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del PG nel giudizio cartolare) e lo ha ritenuto assorbente, annullando la sentenza impugnata. Ha precisato che tale omissione costituisce una nullità generale a regime intermedio, deducibile in cassazione ex art. 180 c.p.p., non soggetta ai termini di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p. Ha inoltre affermato che la presenza di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p. non sanava l'omissione verificatasi successivamente. La sentenza è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 23-bis DL 176/2020

    Disciplina il giudizio d'appello in forma scritta (cartolare) in materia di misure emergenziali; la Corte ha valutato il processo alla luce di tale normativa rilevando l'obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte delle parti.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Previsione utilizzata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la Procura ha trasmesso la requisitoria ai sensi di questa norma.

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    Norma sulla nomina temporanea di difensore d'ufficio per garantire assistenza provvisoria; la Corte ha precisato che la nomina di tale difensore non costituisce un rapporto difensivo stabile e non può sanare omissioni successive (come la mancata comunicazione delle conclusioni del PG).

  • art. 180 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la nullità consistente nella mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce una nullità generale a regime intermedio deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi di questa norma.

  • art. 182 comma 2 c.p.p.

    La Corte ha affermato che la nullità in esame non è assoggettata ai limiti temporali previsti da tale disposizione, essendo una nullità a regime intermedio che la parte non ha potuto eccepire in sede di merito.

  • art. 178 e 179 c.p.p.

    Richiamati in sede di doglianza dal ricorrente come norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte ha affrontato la questione generale della nullità procedurale e del suo rilievo in cassazione.

  • art. 110 c.p. e artt. del codice penale richiamati dal ricorso

    Citate nelle doglianze difensive (concorsualità, gravità delle imputazioni e aggravanti), ma non analizzate nel merito dalla Cassazione perché il primo motivo processuale è stato ritenuto assorbente.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla difesa integra una nullità generale a regime intermedio: può essere dedotta in Cassazione ex art. 180 c.p.p. anche se non eccepita tempestivamente in sede di merito.
  • La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p. assicura assistenza temporanea ma non costituisce in sé sanatoria di omissioni procedurali sopravvenute né un rapporto difensivo che esoneri la Corte dall'obbligo di comunicare atti processuali rilevanti.
  • Le nullità che la parte non ha potuto rilevare (perché non ancora verificatesi) non sono soggette ai limiti temporali ordinari per la loro deduzione e possono comportare l'annullamento della decisione impugnata.
  • Quando la Cassazione ritiene assorbente una nullità procedurale pregiudizievole per la difesa, non procede all'esame dei motivi di merito relativi alla valutazione della prova e alla qualificazione dei reati, rimettendo tali profili al giudice di merito dopo la regolarizzazione del contraddittorio.
  • In pratiche analoghe, difensori e uffici giudiziari devono porre particolare attenzione alla tempestiva comunicazione delle conclusioni scritte e di ogni altro atto decisivo nel procedimento cartolare per evitare la declaratoria di nullità e il conseguente annullamento.

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