Cassazione Civile, Ordinanza n. 31987/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità/inidoneità della procura speciale, mancante della certificazione della data di rilascio successiva al decreto impugnato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale il diniego della Commissione territoriale alla domanda di protezione sussidiaria e umanitaria; il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione, ma la Corte non esamina i motivi di merito perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione era stata rilasciata in data 29.3.2021 in foglio separato, ma era priva della necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. L'Amministrazione si era costituita solo con una memoria tardiva, non qualificabile come controricorso, sicché non vi è statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di previa interlocuzione con le parti.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dal regime speciale dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dal regime speciale in materia di protezione internazionale.
Base del procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È il testo normativo di riferimento del procedimento in materia di protezione internazionale e della speciale disciplina della procura per il ricorso per cassazione.
La procura per cassazione deve recare la data successiva alla comunicazione del decreto e la certificazione del difensore.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, la procura speciale per ricorrere in cassazione è soggetta a un requisito formale speciale: deve risultare conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura, richiesta a pena di inammissibilità dalla disciplina speciale, determina l'inammissibilità del ricorso senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte, anche senza contraddittorio specifico sul punto, quando la questione è immediatamente percepibile dagli atti.
- Nel procedimento di cassazione, un atto di costituzione dell'Amministrazione privo dei requisiti del controricorso non consente la liquidazione delle spese in suo favore o a suo carico, se la costituzione non è rituale.
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