Cassazione Penale, Sentenza n. 19272/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione relativo a opere già oggetto di sentenza di condanna (sentenza del 7/3/2005, irrevocabile il 13/7/2006). Hanno lamentato: inosservanza ed errata applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; vizio di motivazione per mancata valutazione dei tempi e dell'esito dell'istanza di sanatoria presentata il 27/5/2020 (senza però indicare tempi probabili o elementi concreti che rendano verosimile un esito favorevole); omissione di valutazione del principio di proporzionalità rispetto alla demolizione; ed infine contestazione dell'ordine di esecuzione delle demolizioni (mancanza di criterio cronologico o ragionevole, con richiamo ad uno studio parlamentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati (inammissibili). Ha confermato il rigetto, già pronunciato dal Tribunale di Nocera Inferiore, della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione perché i ricorrenti non hanno assolto l'onere di allegazione: si sono limitati a documentare la presentazione dell'istanza di sanatoria senza fornire elementi sui tempi di definizione del procedimento né su concreti elementi che rendano probabile un esito favorevole imminente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il procedimento di esecuzione è pendente da oltre 5 anni e non sono state documentate ragioni di salute o altri motivi giustificativi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato solo se assolutamente incompatibile con atti amministrativi che abbiano già sanato l'abusivismo o mutato la destinazione dell'immobile, e che la sospensione in pendenza di procedimenti amministrativi è ammissibile solo se emergono elementi che rendono probabile un esito favorevole imminente. Ha ricordato anche che, per le opere soggette alla specifica disciplina antisismica, non è ammessa sanatoria postuma ma solo eventuale riconduzione a conformità (art. 98 DPR 380/2001, comma 3). Il profilo di proporzionalità è stato ritenuto del tutto generico e non documentato. Anche la censura sull'ordine cronologico delle demolizioni è stata ritenuta priva di fondamento per mancanza di fonte normativa e di elementi concreti. Sono state inoltre imposte le spese del procedimento ai ricorrenti e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 31; art. 36; art. 98, comma 3
Gli artt. 31 e 36 richiamati riguardano profili urbanistici/edilizi collegati alla disciplina delle sanatorie; l'art. 98, comma 3 specifica che per gli interventi in difformità rispetto alla disciplina antisismica non è prevista una sanatoria postuma ma il giudice può ordinare la demolizione o prescrivere interventi per la riconduzione a conformità entro un termine. La Corte interpreta che la normativa antisismica esclude forme di sanatoria postuma.
richiamato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità
Prevede l'onere delle spese e delle ammende a carico della parte che propone il ricorso inammissibile, salvo diverso criterio della Corte costituzionale; qui applicato per imporre il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento.
Massime di principio
- In sede esecutiva per ottenere la sospensione di un ordine di demolizione non basta documentare la mera presentazione di un'istanza di sanatoria: il ricorrente ha l'onere di allegare fatti concreti e circostanziati (tempi probabili, elementi che rendano verosimile un esito favorevole) che il giudice dovrà poi verificare.
- Un ordine di demolizione divenuto irrevocabile può essere revocato solo se risulta incompatibile con atti amministrativi già formati e validi che abbiano di fatto sanato l'abusivismo o mutato la destinazione dell'immobile; in pendenza di procedimenti amministrativi la sospensione è possibile soltanto in presenza di elementi che rendano probabile un imminente esito favorevole.
- Per opere soggette a specifica disciplina antisismica la legge non prevede sanatoria postuma: il giudice può ordinare la demolizione o prescrivere misure per la riconduzione a conformità, ma non esistono autorizzazioni retroattive che sanino automaticamente l'abusivismo antisismico.
- Le doglianze astratte o generiche (es. richiamo al principio di proporzionalità senza fatti e prove) sono inammissibili: il principio di proporzionalità va invocato con argomentazioni concrete e documentate relative agli effetti specifici dell'esecuzione.
- Non esiste, in mancanza di norma provata e chiara, un diritto procedurale del ricorrente a che l'esecuzione delle demolizioni segua un preciso ordine cronologico; l'asserita violazione di un criterio di priorità richiede il riferimento a una fonte normativa o elementi concreti per essere rilevante.
- La mancata allegazione o documentazione di elementi essenziali può portare non solo al rigetto del provvedimento richiesto ma anche all'imposizione delle spese e di ammende per inammissibilità del ricorso.
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