Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19245/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce da una successione testamentaria del comune genitore di due fratelli. Il testatore aveva attribuito a uno dei figli una quota di un immobile in piena proprietà e al figlio superstite la nuda proprietà del resto, con usufrutto in favore del coniuge. Dopo la morte dell'usufruttuaria, uno dei fratelli conveniva l'altro chiedendo la divisione dell'immobile e facendo valere anche: a) un credito verso l'asse del defunto per contributi economici all'edificazione del fabbricato; b) la lesione della quota di riserva della madre, di cui egli era erede, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie. In appello la corte territoriale aveva quantificato il credito ereditario e regolato le quote tra i fratelli, ma il ricorrente censurava la sentenza perché non avrebbe pronunciato sulla domanda di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta per la reintegrazione della legittima della madre. Con il secondo motivo, per l'ipotesi di rigetto implicito della domanda, deduceva violazione delle norme sulla legittima, sostenendo che, quando il legittimario è reintegrato per equivalente, gli spettano rivalutazione e interessi sul valore della lesione determinato al tempo dell'apertura della successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rivalutazione e interessi. Ha osservato che la motivazione della sentenza d'appello era internamente contraddittoria: da un lato sembrava aver considerato la reintegrazione della legittima già operata in natura mediante l'adeguamento delle quote ereditarie; dall'altro, nel regolare la divisione, aveva lasciato intendere una reintegrazione per equivalente senza però decidere espressamente sulla connessa domanda accessoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà pronunciarsi sulla domanda non esaminata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; richiamo corretto al n. 4 per l'omissione di pronuncia

    L'erroneo riferimento al n. 3 invece che al n. 4 non rende inammissibile il motivo quando il contenuto della censura individua con chiarezza un error in procedendo per omissione di pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa decisione su una domanda subordinata integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 542 c.c.

    È richiamato quale norma sulla quota di riserva del coniuge; la Corte ne considera il rilievo nel calcolo della lesione e nella successiva riduzione.

  • art. 553 c.c.

    È richiamato in relazione alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima; la domanda di rivalutazione e interessi viene collegata alla reintegrazione per equivalente.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda espressamente proposta, anche se subordinata o alternativa, integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c. deducibile in cassazione; il motivo non è inficiato se in rubrica è indicato per errore il numero del parametro di cui all'art. 360 c.p.c., purché la censura sia sostanzialmente chiara.
  • Quando la legittima è reintegrata non in natura ma per equivalente, il giudice deve esaminare anche la domanda accessoria di rivalutazione monetaria e interessi sul valore della lesione, ove ritualmente proposta.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è internamente contraddittoria sul modo in cui è avvenuta la reintegrazione della legittima, il giudice di legittimità può cassare la decisione per consentire al giudice di rinvio di pronunciarsi espressamente sulla domanda non decisa.
  • Nella divisione ereditaria e nel coordinamento tra credito verso il de cuius e reintegrazione della legittima, il giudice deve mantenere coerenza tra la quantificazione delle quote ereditarie e il trattamento della riduzione testamentaria, evitando di lasciare implicita la soluzione di domande accessorie rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.