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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La condannata aveva chiesto di essere ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di sorveglianza ha invece ritenuto concedibile soltanto la semilibertà, negando la misura più ampia sulla base della gravità e recentissima commissione dei reati, dello stato ancora iniziale del percorso di revisione critica, e della frequentazione di ambienti devianti, ritenendo necessario un controllo più stringente per prevenire il rischio di recidiva. Con un unico motivo di ricorso la difesa ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dato rilievo decisivo alla gravità del reato e ai precedenti penali, trascurando invece gli elementi positivi emersi: permessi giornalieri durante gli arresti domiciliari, osservanza delle prescrizioni, propensione al cambiamento, esiti dell'indagine sociale, consapevolezza delle responsabilità, impegno per un'opportunità lavorativa. La ricorrente ha inoltre contestato la valutazione negativa della situazione familiare e dei collegamenti con ambienti devianti, ritenendola astratta e non sorretta da accertamenti attuali e analitici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non basta l'assenza di elementi negativi desumibili dal passato, ma occorre una valutazione positiva dell'attualità del condannato e della presenza di indicatori concreti di buon esito della prova e di prevenzione della recidiva. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha motivato in modo congruo richiamando la personalità desumibile dai reati e dalla loro recentissima commissione, lo stato embrionale del processo di revisione critica e le informative di polizia sulla protratta vicinanza ad ambienti criminali o di consumo di stupefacenti. La censura difensiva è stata ritenuta una mera proposta di lettura alternativa degli stessi dati fattuali, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità senza che emergesse assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale è necessaria una valutazione positiva e attuale della personalità del condannato, basata su comportamenti successivi al fatto e idonea a fondare un giudizio prognostico favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione della recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il criterio di verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione del tribunale di sorveglianza deve partire dalla gravità e natura dei reati commessi, ma deve soprattutto concentrarsi sulla condotta successiva del condannato, perché il giudizio è essenzialmente prognostico e attuale.
  • Non è sufficiente che nel presente non emergano elementi negativi: occorre la presenza di concreti indicatori positivi di revisione critica, adesione a valori socialmente condivisi e possibilità di reinserimento sociale.
  • Il percorso di revisione critica non deve essere completo per fondare la concessione del beneficio; è sufficiente che sia iniziato in modo apprezzabile, purché supportato da dati concreti e attuali.
  • Il giudice di sorveglianza può valorizzare, in chiave prognostica, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte pregresse, la condotta di vita attuale, l'attaccamento familiare e la prospettiva di risocializzazione.
  • La disponibilità di un lavoro già definito non è requisito indispensabile, potendo essere sostituita anche da attività socialmente utile, compresa quella volontaristica, se coerente con il percorso rieducativo.
  • Nel sistema dei benefici penitenziari opera un criterio di gradualità: quando il vissuto criminale è significativo, il giudice può legittimamente concedere una misura meno ampia prima di quella richiesta, purché la scelta sia motivata in relazione alle esigenze rieducative e di prevenzione della recidiva.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito degli elementi istruttori, ma solo denunciare vizi di legge o manifeste illogicità della motivazione; la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti non è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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