Cassazione Civile, Ordinanza n. 03084/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005 e 2006 con i quali erano state contestate alla società maggiori imposte IRES, IVA e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva invece respinto il ricorso contro gli avvisi. In sede di legittimità, tuttavia, la società resistente ha depositato istanza per dichiarare estinto il giudizio, rappresentando di avere presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi della L. 197/2022 e di avere versato quanto dovuto; l'Agenzia ha confermato la ritualità della domanda. Il ricorso dell'Agenzia, dunque, non è stato deciso nel merito perché è intervenuta la definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, avendo la contribuente documentato la presentazione della domanda e il pagamento dovuto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, ritenuto non applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata, poiché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022 n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte richiama la norma per affermare che la definizione agevolata richiede la richiesta del contribuente e il deposito della domanda insieme alla prova del pagamento entro il termine previsto.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022 n. 197
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte applica la disposizione nel senso che, una volta provati domanda e pagamento, il processo va dichiarato estinto anche in sede di legittimità.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022 n. 197
"Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate"
La Corte dispone che ciascuna parte sopporti le spese già anticipate, secondo la previsione speciale della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo del doppio contributo unificato perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta tempestivamente la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente e il pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche se pende ricorso per cassazione.
- La definizione agevolata della controversia comporta la cessazione del processo senza esame del merito dell'impugnazione dell'ufficio finanziario.
- La disciplina speciale sulla definizione della lite prevale sulla regolazione ordinaria delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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