Cassazione Penale, Sentenza n. 1954/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.). Il motivo principale di ricorso era che la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (che punisce il furto su cose destinate a pubblico servizio) non sarebbe stata correttamente contestata nel capo di imputazione: secondo la difesa la semplice indicazione della tipologia del bene sottratto ("energia elettrica") non sarebbe sufficiente, occorrendo una specifica ed esplicita indicazione della destinazione a pubblico servizio; perciò, non essendo stata proposta querela dalla società di distribuzione entro il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, il reato andava dichiarato non procedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo costituisca di per sé la sottrazione di una cosa destinata a pubblico servizio e che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. sia configurabile oggettivamente in tali ipotesi. Ha inoltre ammesso la validità della "contestazione in fatto" dell'aggravante quando il capo d'imputazione descriva con sufficiente chiarezza i comportamenti/materiali (es. allaccio abusivo, manomissione del contatore, indicazione dell'energia elettrica) in modo da rendere possibile l'esercizio della difesa. Dunque l'aggravante è stata considerata correttamente contestata, il reato è procedibile d'ufficio e la condanna di primo e secondo grado (sette mesi di reclusione, pena sospesa, e 180 euro di multa) è confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto; applicata per la sottrazione di energia elettrica al fine di trarne profitto.
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Prevede l'aggravante per il furto su cose destinate a pubblico servizio. La Corte interpreta tale aggravante in senso oggettivo: la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo integra di per sé la destinazione a pubblico servizio e non richiede ulteriori specificazioni sul capo d'imputazione.
Norma richiamata dalla difesa perché ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie di furto (introducendo la perseguibilità a querela per talune ipotesi aggravate). La Corte ha ritenuto però che, nel caso di furto di energia elettrica con aggravante ex art. 625 n.7, la fattispecie rimanga perseguibile d'ufficio.
Norma sulla contestazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero; la Corte osserva che eventuali precisazioni successive possono essere considerate mere precisazioni e non ledere il diritto di difesa quando l'aggravante era già deducibile dal capo d'imputazione.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali; la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica tramite allacciamento abusivo è normalmente considerata sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio e quindi integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
- È ammessa la "contestazione in fatto" dell'aggravante: è sufficiente che il capo di imputazione descriva i comportamenti, i mezzi o gli oggetti (es. allaccio abusivo, manomissione del contatore, indicazione dell'energia elettrica) in modo che l'imputato possa esercitare la difesa; non è sempre necessaria una dizione formale e puntuale dell'articolo/commi.
- Quando l'aggravante è oggettivamente desumibile dalla fattispecie concreta, il reato resta procedibile d'ufficio anche se legislazioni successive hanno in alcuni casi previsto perseguibilità a querela per determinate ipotesi di furto.
- Le precisazioni successive del pubblico ministero sulla qualificazione normativa (es. indicazione specifica del comma) sono tollerate se non alterano sostanzialmente gli elementi fattuali dell'imputazione e non impediscono all'imputato di difendersi.
- In difesa, per contestare la procedibilità o la qualificazione aggravante conviene verificare se nel capo di imputazione manchino elementi fattuali essenziali che impediscano l'esercizio concreto del diritto di difesa; l'assenza solo della formula normativa puntuale non basta, di norma, a far dichiarare la non procedibilità.
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