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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19799/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con la sentenza del Tribunale di Milano del 22 marzo 2024 due imputati erano stati condannati, per il reato contravvenzionale di disturbo alle persone, alla pena di 200 euro di ammenda. Avverso tale decisione è stato proposto un atto unitario, inizialmente formulato come appello e poi qualificato come ricorso per cassazione, con il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte rileva che le doglianze erano sostanzialmente dirette a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale, profilo non consentito in sede di legittimità, e che la motivazione del primo giudice era congrua e adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le censure erano manifestamente infondate e, per la parte in cui miravano a una rivalutazione del fatto, non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado; la Corte non ne rivede nel merito l'applicazione, ritenendo adeguata la motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa e alternativa valutazione del fatto e delle prove.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure meramente in fatto, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito quando la motivazione sia adeguata e logicamente coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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