Cassazione Penale, Ordinanza n. 18734/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per rapina aggravata. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le fonti probatorie. La Cassazione rileva però che tale censura mira a ottenere una nuova e diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione di merito era logica e giuridicamente corretta, avendo valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla deposizione di un testimone e dal verbale di arresto della polizia.
Norme richiamate
art. 628, commi 2 e 3, n. 1, c.p.
commi secondo e terzo, n. 1
La norma incriminatrice è richiamata come titolo del reato oggetto di condanna in appello; la Corte non ne affronta il contenuto precettivo, limitandosi a prendere atto della contestazione di rapina aggravata.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di cassazione quando sia immune da illogicità o violazioni di legge e abbia indicato le ragioni della credibilità delle fonti dichiarative, specie se corroborate da ulteriori riscontri.
- La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione se non si denuncia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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