Ordinanza n. 2932/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Puglia, deducendo, secondo quanto emerge dal provvedimento, l'irrilevanza della scadenza del visto d'ingresso per lavoro stagionale e richiamando l'art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. n. 286/1998 per sostenere il superamento del termine di otto giorni. Il Collegio rileva inoltre che l'appellante non ha chiarito se avesse iniziato a lavorare per il datore di lavoro richiedente l'ingresso e non ha individuato cause di forza maggiore idonee a giustificare i ritardi contestati dall'Amministrazione. L'appellante ha anche prospettato l'inosservanza delle formalità previste dalla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato doverosa e vincolata la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale quando il ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno determina la scadenza del termine di validità del visto d'ingresso. La scadenza del visto non è stata contestata sul piano fattuale; il richiamo all'art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto non decisivo, anche perché l'appellante non ha chiarito se avesse già iniziato a lavorare; inoltre, le irregolarità formali richiamate non costituiscono cause di forza maggiore idonee a giustificare i ritardi. L'appello cautelare è stato quindi respinto. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È stato richiamato dall'appellante per sostenere il superamento del termine di otto giorni; il Collegio ha rilevato che il richiamo non era accompagnato dalla precisazione se l'interessato avesse iniziato a lavorare per il datore richiedente.
art. 4, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede formalità relative all'ingresso, la cui inosservanza non è stata ritenuta una causa di forza maggiore giustificativa dei ritardi.
art. 5, comma 8-bis, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Richiamato tra le formalità la cui inosservanza non integra, nel caso esaminato, una causa di forza maggiore.
art. 31, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Richiamato tra le formalità la cui inosservanza non integra, nel caso esaminato, una causa di forza maggiore.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale appare doverosa e vincolata quando il ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno determina la scadenza del visto d'ingresso per lavoro stagionale.
- La scadenza del visto d'ingresso per lavoro stagionale conserva rilievo ai fini della revoca del nulla osta, in ragione della necessaria temporaneità di tale tipologia di visto.
- Il richiamo al termine previsto dall'art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. n. 286/1998 non è sufficiente a escludere gli effetti della scadenza del visto se l'interessato non chiarisce se abbia iniziato a lavorare per il datore di lavoro che ha richiesto l'ingresso.
- L'inosservanza delle formalità previste dalla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri non costituisce, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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