Cassazione Civile, Ordinanza n. 28767/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un operatore turistico aveva richiesto, tramite un promotore finanziario, un mutuo di importo superiore a 700.000 euro per ristrutturare l'immobile aziendale e realizzare una nuova sala ricevimenti. La banca aveva deliberato la concessione del finanziamento in misura ridotta, ma successivamente aveva verificato la falsità della delibera e l'aveva revocata. Il richiedente sosteneva di aver già assunto rilevanti impegni economici, anche tramite emissione di titoli di debito, confidando nell'erogazione delle somme, e dopo la mediazione chiedeva in giudizio il risarcimento del danno pari all'importo del mutuo non erogato. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la Corte non avesse adeguatamente considerato le date della pratica e la durata dell'istruttoria, con conseguente affidamento ingenerato sulla concessione del mutuo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla delibera CRIF del 7/04/2014 e alla trasmissione dei documenti della pratica sin dal settembre 2013, sostenendo che ciò dimostrasse il coinvolgimento del promotore finanziario e la gestione della pratica da parte della banca; 3) nullità per motivazione apparente quanto al danno non riconosciuto, contestando l'esclusione del nesso causale tra condotta della banca e indebitamento assunto per i lavori di ampliamento del locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, oltre che perché mirava a reintrodurre il tema del promotore finanziario già escluso in appello; ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo sufficiente perché mancasse il nesso causale tra la condotta della banca e l'indebitamento del richiedente, il quale si era esposto finanziariamente con imprudenza, persino prima di avere certezza della concessione del mutuo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello ne fosse affetta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per doppia conforme.
Usato dalla Corte per ribadire che la responsabilità precontrattuale richiede la violazione del dovere di buona fede nelle trattative e un affidamento ragionevole nella conclusione del contratto.
Richiamato per escludere dal thema decidendum in appello il tema del promotore finanziario, non proponibile nei termini dedotti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale causa di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale postula che tra le parti siano effettivamente in corso trattative, che queste abbiano raggiunto uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che siano interrotte senza giustificato motivo e che non vi siano fatti idonei a escludere quell'affidamento.
- La verifica dei presupposti della responsabilità precontrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito espone, in modo logicamente comprensibile, le ragioni della decisione; non basta un dissenso sulla valutazione delle circostanze di fatto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si è in presenza di doppia conforme e il ricorrente non indica un fatto diverso, specifico e realmente omesso.
- Non può essere censurata in cassazione, sotto forma di vizio motivazionale, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito; occorre una critica puntuale alla ratio decidendi e non un mero dissenso.
- Se viene esclusa la condotta illecita o l'imputabilità del fatto alla controparte, non è scrutinabile il capo relativo al quantum del danno, perché viene meno il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria.
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