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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28767/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un operatore turistico aveva richiesto, tramite un promotore finanziario, un mutuo di importo superiore a 700.000 euro per ristrutturare l'immobile aziendale e realizzare una nuova sala ricevimenti. La banca aveva deliberato la concessione del finanziamento in misura ridotta, ma successivamente aveva verificato la falsità della delibera e l'aveva revocata. Il richiedente sosteneva di aver già assunto rilevanti impegni economici, anche tramite emissione di titoli di debito, confidando nell'erogazione delle somme, e dopo la mediazione chiedeva in giudizio il risarcimento del danno pari all'importo del mutuo non erogato. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la Corte non avesse adeguatamente considerato le date della pratica e la durata dell'istruttoria, con conseguente affidamento ingenerato sulla concessione del mutuo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla delibera CRIF del 7/04/2014 e alla trasmissione dei documenti della pratica sin dal settembre 2013, sostenendo che ciò dimostrasse il coinvolgimento del promotore finanziario e la gestione della pratica da parte della banca; 3) nullità per motivazione apparente quanto al danno non riconosciuto, contestando l'esclusione del nesso causale tra condotta della banca e indebitamento assunto per i lavori di ampliamento del locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché diretto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, oltre che perché mirava a reintrodurre il tema del promotore finanziario già escluso in appello; ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo sufficiente perché mancasse il nesso causale tra la condotta della banca e l'indebitamento del richiedente, il quale si era esposto finanziariamente con imprudenza, persino prima di avere certezza della concessione del mutuo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello ne fosse affetta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per doppia conforme.

  • art. 1337 c.c.

    Usato dalla Corte per ribadire che la responsabilità precontrattuale richiede la violazione del dovere di buona fede nelle trattative e un affidamento ragionevole nella conclusione del contratto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per escludere dal thema decidendum in appello il tema del promotore finanziario, non proponibile nei termini dedotti.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato quale causa di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale postula che tra le parti siano effettivamente in corso trattative, che queste abbiano raggiunto uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che siano interrotte senza giustificato motivo e che non vi siano fatti idonei a escludere quell'affidamento.
  • La verifica dei presupposti della responsabilità precontrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
  • Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito espone, in modo logicamente comprensibile, le ragioni della decisione; non basta un dissenso sulla valutazione delle circostanze di fatto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si è in presenza di doppia conforme e il ricorrente non indica un fatto diverso, specifico e realmente omesso.
  • Non può essere censurata in cassazione, sotto forma di vizio motivazionale, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito; occorre una critica puntuale alla ratio decidendi e non un mero dissenso.
  • Se viene esclusa la condotta illecita o l'imputabilità del fatto alla controparte, non è scrutinabile il capo relativo al quantum del danno, perché viene meno il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità precontrattualeMutuo
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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