Cassazione Penale, Ordinanza n. 11829/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per furto aggravato già confermata in appello; la censura riguardava solo il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione con cui era stata respinta in appello la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il diniego non fosse adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era inammissibile perché aspecifica, in quanto si limitava a reiterare quanto già dedotto in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la modalità della condotta, indice di abitualità criminosa, e la non modesta entità del danno. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi allegati o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario dare conto di tutti gli elementi dedotti dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già esposti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'agente.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa o risultanti dagli atti, potendo disattenderli anche implicitamente se incompatibili con la valutazione complessiva espressa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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