Cassazione Penale, Sentenza n. 3046/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 05/07/2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più condanne. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione per omissione di esame delle richieste subordinate e per avere indicato solo dieci sentenze tralasciandone altre; 2) errata valutazione della omogeneità e della contiguità spazio-temporale dei reati (tutti delitti contro il patrimonio, analoghe modalità operative e area territoriale romana) e quindi rigetto ingiustificato della continuazione; 3) mancata acquisizione e valutazione dei documenti dei procedimenti (richiamando art. 666, comma 5, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione affinché rivaluti l'istanza alla luce dei criteri giurisprudenziali sulla continuazione, esaminando anche le richieste subordinate e valutando correttamente il fattore temporale (e la possibilità di riconoscere la continuazione per "gruppi" di reati). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e non decisivo. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma la Cassazione ha invece accolto in parte il ricorso e disposto il rinvio.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; sul suo presupposto si è fondata la domanda del ricorrente.
Figura sostanziale della continuazione fra reati: la decisione richiede verifica di indicatori quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità operative, causalità e programmazione unitaria.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di acquisire documenti dai fascicoli dei procedimenti; il ricorrente lamentava che tale acquisizione non sarebbe stata adeguatamente effettuata.
Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede approfondita verifica di molteplici indici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati).
Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012 (Madonia)
Affermato che il decorso del tempo è elemento decisivo: più ampio è l'intervallo temporale tra violazioni, meno probabile una programmazione unitaria salvo elementi contrari.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 (Zuppone)
Il lungo arco temporale non esime il giudice dall'esaminare la possibilità di continuazione per singoli "gruppi" di reati se l'interessato li ha enucleati e ha indicato gli indici di continuità.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione il giudice deve effettuare una verifica approfondita e motivata dei molteplici indicatori: omogeneità dei reati, bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, causalità e programmazione.
- Un arco temporale ampio non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve valutare se esistono "gruppi" di reati commessi in epoca contigua che mostrino gli indici della continuità.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare sia le richieste principali sia quelle subordinate (es. riconoscimento per gruppi di reati); l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione rilevante.
- Il giudice dovrebbe acquisire e valutare, ove necessario, i documenti dei fascicoli ai sensi dell'art. 666 c.p.p. per una valutazione completa della continuazione; la mancata esplicitazione dei documenti rilevanti può rendere la motivazione carente.
- La parte che rivendica la continuazione dovrebbe enucleare i gruppi di reati e indicare gli elementi concreti (tempi, luoghi, modus operandi, finalità) che comprovano l'unitarietà del disegno criminoso; senza tale specificità l'istanza può essere rigettata come generica.
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