Cassazione Penale, Ordinanza n. 22319/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena in anni 1, mesi 2 e giorni 6 di reclusione ed euro 800 di multa per un episodio commesso a Taranto il 1° ottobre 2024. L'unico motivo di ricorso ha contestato sia la conferma del giudizio di colpevolezza sia il trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e priva di specifiche ragioni di diritto e di fatto. La Corte ha rilevato inoltre che in appello la doglianza sul merito della responsabilità era stata rinunciata, essendo rimasta soltanto quella sulla qualificazione giuridica della condotta; quanto alla pena, questa era già stata mitigata dalla Corte territoriale proprio per effetto della riqualificazione del fatto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione del fatto in tale fattispecie ha comportato una mitigazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in deduzioni generiche, prive di specifici argomenti in diritto e in fatto, e che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla responsabilità penale non può essere utilmente riproposta in cassazione se la relativa doglianza sia stata già rinunciata in appello.
- Quando il giudice di merito riqualifica il fatto in una ipotesi meno grave, la conseguente rideterminazione della pena può rendere infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio, se non si indicano vizi specifici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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