Cassazione Penale, Ordinanza n. 02462/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena complessiva a anni sei, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 2.366,00 di multa per varie ipotesi di reato, per lo più furto aggravato. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica, che a suo dire non ne ricorrevano i presupposti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché non confrontati adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fatto applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. valutando in concreto il rapporto tra i fatti per cui si procedeva e i precedenti, e la persistenza di una inclinazione al delitto.
Norme richiamate
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena per verificare in concreto il rapporto tra i fatti oggetto del processo e i precedenti penali, al fine di apprezzare se la precedente condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di un fattore criminogeno rilevante per l'aumento di pena.
La decisione riguarda l'applicazione della recidiva reiterata e specifica, ritenendo che la motivazione di merito avesse correttamente accertato i presupposti per l'aumento di pena.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando questa sia coerente, lineare e priva di manifeste contraddizioni.
- L'applicazione della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedenti e nuovo fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta riveli una persistente inclinazione al delitto.
- La deduzione della recidiva specifica e reiterata è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logicamente coerente l'aumento di pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- Le censure attinenti alla valutazione della recidiva, quando mirano in sostanza a una diversa lettura del merito senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge effettive, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
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