Cassazione Penale, Ordinanza n. 35964/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha impugnato in cassazione l’ordinanza del 14 gennaio 2026 del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la valutazione degli elementi relativi alla propria pericolosità e alla prognosi di non recidivanza. Il Tribunale aveva motivato il diniego con la personalità negativa, la persistente inclinazione alla violazione delle regole, un percorso criminale risalente e articolato, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e precedenti di particolare allarme sociale, comprese condanne per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una nuova valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, e che le deduzioni di violazione di legge e vizio motivazionale fossero comunque manifestamente infondate, poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sul diniego dell’affidamento in prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta integralmente la formula del dispositivo, ma indica espressamente tali statuizioni.
Norme richiamate
La citazione dell’articolo non compare nel testo fornito.
Non è possibile attribuire alla decisione un’interpretazione della norma: il testo menziona l’affidamento in prova al servizio sociale, ma non cita l’art. 47 ord. pen.
percorso criminale risalente e articolato, confrequentazioni con soggetti pregiudicati e precedenti di particolare allarme sociale, tra cui risultano condanne per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Le condanne per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. sono richiamate dal Tribunale, insieme agli altri elementi personali e criminali, a sostegno della valutazione di pericolosità e dell’impossibilità, allo stato, di formulare una prognosi di non recidivanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova ponderazione degli elementi di merito già valutati dal giudice di sorveglianza; le censure che, pur prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, mirano soltanto a una diversa valutazione di tali elementi sono inammissibili.
- Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è compatibile con una motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, considerando unitariamente personalità, condotte pregresse, frequentazioni e precedenti, escluda allo stato una prognosi di non recidivanza.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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