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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41078/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma per contestare il rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo della banca depositaria di eseguire il sequestro conservativo convertitosi in pignoramento per la somma maggiormente liquidata in appello. Il ricorrente sosteneva che, ottenuto un sequestro per un importo maggiore (lire 415.000.000) e poi una condanna di primo grado per una somma inferiore (e successivamente aumentata in appello), il sequestro non avrebbe dovuto perdere efficacia per la parte eccedente fino al passaggio in giudicato, sicché la sentenza d'appello avrebbe dovuto produrre effetti di conversione del sequestro anche per la somma aggiuntiva riconosciuta in grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il principio sostenuto dal ricorrente e ha interpretato le norme (in particolare l'art. 669‑novies, comma 4, c.p.c.) nel senso che il sequestro conservativo perde efficacia nella misura in cui, con sentenza di merito anche non passata in giudicato, sia dichiarata inesistente la parte di credito eccedente quella riconosciuta. Di conseguenza, se il giudice di primo grado liquida il credito in misura inferiore a quella per cui era stato disposto il sequestro, il vincolo cessa nella parte eccedente e non può essere fatto valere poi in appello come se il sequestro rimanesse intatto fino al giudicato. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 678 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il rito relativo al sequestro conservativo e all'assegnazione ex sequestro; utilizzata per inquadrare la tipologia di procedimento esperito dal creditore per ottenere l'assegnazione dell'importo sequestrato.

  • art. 686 c.p.c.

    "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva"

    La Corte precisa che la conversione operi quando esista ancora un sequestro efficace; non può essere interpretata come subordinata alla sola certezza del giudicato se ciò fosse incompatibile con l'art. 669‑novies. La conversione riguarda l'importo effettivamente garantito dal sequestro residuo utile dopo le decisioni di merito.

  • art. 669‑novies c.p.c., comma 4

    "il sequestro perde efficacia se con sentenza anche non passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso"

    Costituisce la norma decisiva: la perdita di efficacia del sequestro opera già all'esito di una sentenza di merito che dichiari, anche non in via definitiva, l'inesistenza (o la mancata sussistenza nella parte) del credito. Ne consegue che, se il credito è riconosciuto in misura inferiore, il sequestro perde efficacia per la parte eccedente.

  • art. 547 c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo; richiamata per delimitare l'oggetto del giudizio in cui si può verificare l'obbligo del terzo di soddisfare il creditore.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002, commi 1‑bis e 1‑quater

    Norme richiamate per l'applicazione di somme relative al contributo unificato nel giudizio di cassazione e per la determinazione degli oneri a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il sequestro conservativo perde efficacia, anche parzialmente, se con sentenza di merito (anche non definitiva) viene dichiarata inesistente la parte del credito per la quale il sequestro era stato concesso; di conseguenza il vincolo sopravvive solo nella misura del credito effettivamente accertato.
  • La conversione del sequestro in pignoramento opera solo nella misura in cui il sequestro sia ancora efficace alla data della sentenza che realizza la conversione; non si può presumere che il sequestro conservi efficacia indefinitamente in attesa del giudicato.
  • Se la prima sentenza quantifica il credito in misura inferiore rispetto all'entità del sequestro, il creditore non potrà automaticalmente far valere la parte eccedente sulla base di un'eventuale decisione favorevole in grado successivo: la tutela cautelare cessa per la parte non riconosciuta in quella sentenza.
  • In caso di decisione di primo grado manifestamente errata che abbia tolto efficacia al sequestro, il creditore può chiedere un nuovo provvedimento cautelare allegando elementi nuovi o l'errore manifestato della pronuncia, per ricostituire il fumus boni iuris e il periculum in mora.
  • Proceduralmente, è importante distinguere il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 547 c.p.c.) dalla fase esecutiva innanzi al giudice dell'esecuzione: questioni relative alla validità o ai limiti del pignoramento si affrontano davanti al giudice dell'esecuzione.

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