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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 673/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare per delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. relativo al riconoscimento vocale operato in fase di indagini; la difesa aveva prodotto una consulenza tecnica che comparava la voce registrata dell'indagato con conversazioni intercettate ritenendo mancasse corrispondenza; si contestava altresì l'uso, come elemento identificativo, di una captazione in cui il soggetto lamentava lo smarrimento del portafogli e la corrispondente denuncia di smarrimento, oltre alla rilevanza indiziaria del riconoscimento effettuato dal coindagato Nouri Rachid (che la difesa riteneva inservibile e parzialmente omissato). (2) carenza di motivazione rispetto a un episodio (videoripresa) in cui si sarebbe visto lo scambio di 500 g di stupefacente: la difesa sosteneva che dalla videoripresa non risultasse la consegna, e il Tribunale del riesame non avrebbe fornito risposta specifica a tale censura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata: l'identificazione non si fondava solo sul riconoscimento vocale ma su plurimi elementi (la dichiarazione del coindagato Nouri Rachid, la corrispondenza del soprannome "Crick" con l'indagato nelle intercettazioni, la circostanza dello smarrimento del portafogli e la denuncia presentata dall'indagato), e la consulenza difensiva non è risultata idonea a squarciare il complessivo quadro indiziario. Quanto alla videoripresa contestata, pur rilevando una mancanza di risposta specifica del Tribunale sul punto, la Corte ha ritenuto la censura non dirimente poiché il capo contestato non si fonda esclusivamente su quell'episodio e l'eventuale esclusione di quella singola porzione di condotta non comprometterebbe il quadro indiziario complessivo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; si danno disposizioni alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)

    Norme che disciplinano i delitti relativi agli stupefacenti; le accuse per cui era disposta la custodia cautelare erano riconducibili a tali disposizioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle modalità di identificazione (riconoscimento vocale); nel giudizio la Corte ha valutato la regolarità e la rilevanza probatoria dell'accertamento confrontando la consulenza difensiva con gli altri elementi probatori

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa all'avviso di conclusione delle indagini; il Tribunale ha ritenuto che il verbale di interrogatorio del coindagato fosse depositato nel fascicolo e consultabile, smentendo l'affermazione difensiva di assenza

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Richiamate per indicare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (istruttoria senza udienza orale)

  • art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria in seguito alla decisione (esecuzione delle statuizioni sulle spese e comunicazioni necessarie)

Massime di principio

  • Il riconoscimento vocale, sebbene rilevante, raramente è l'unico elemento decisivo: i giudici valutano il complesso degli elementi (dichiarazioni di coindagati, soprannomi ricorrenti nelle intercettazioni, corrispondenze con comportamenti documentati) e possono ritenere sussistenti gravi indizi anche se una singola prova tecnica difensiva ne contesta l'attendibilità
  • Una consulenza tecnica di parte che neghi la corrispondenza vocale non basta di per sé a travolgere il quadro indiziario se permangono altre prove concordanti; occorre che la difesa affronti e riesca a scalfire complessivamente le fonti di prova principali
  • Le contestazioni limitate a una singola porzione di un capo di imputazione (es. una specifica consegna filmata) sono meno efficaci se il capo ha contenuto plurimo: per essere risolutive devono dimostrare che l'eliminazione di quell'episodio sgretola l'intero quadro indiziario
  • Se la difesa contesta l'attendibilità di dichiarazioni di terzi, è importante verificare e documentare la reale accessibilità degli atti (es. verbali depositati) e le ragioni di eventuali omissis, perché il giudice valuta anche la disponibilità e la consultabilità degli atti
  • Nelle procedure trattate in forma cartolare è essenziale che le memorie e le prove scritte siano complete e specifiche: critiche generiche o non sufficientemente dettagliate sui singoli elementi di prova possono essere dichiarate inammissibili o non incisive
  • Una carenza motivazionale su un singolo punto può essere superata se il giudice o la Corte ritengono quel punto non decisivo per l'esito complessivo; tuttavia è sempre opportuno affrontare il tema complessivamente e con precisione per evitare il difetto di specificità del motivo

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