Sentenza del 29/09/2021 n. 1178 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Dichiarazione tardiva - Sanzioni - Disapplicazione per responsabilità del professionista incaricato - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Presentazione tardiva della dichiarazione IVA oltre i termini di legge. Il contribuente contestava l'applicazione delle sanzioni sostenendo di aver tempestivamente incaricato un professionista e che il ritardo fosse imputabile a quest'ultimo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni previste per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA nei confronti del contribuente. Non rileva, ai fini della legittimità della sanzione, il fatto che il contribuente abbia tempestivamente incaricato un professionista: la responsabilità della tempestiva presentazione resta a carico del contribuente e la sanzione non viene disapplicata per l'eventuale responsabilità del professionista.
Norme richiamate
norme sanzionatorie della disciplina IVA e delle dichiarazioni fiscali
Le sanzioni per dichiarazione IVA presentata oltre i termini sono applicabili direttamente al contribuente; la responsabilità per il rispetto dei termini dichiarativi non viene esclusa dal fatto che il contribuente abbia delegato un professionista.
Massime di principio
- La responsabilità per la tempestiva presentazione della dichiarazione fiscale ricade sul contribuente anche se l'adempimento è stato affidato a un professionista.
- La mera prova di avere incaricato tempestivamente un professionista non è sufficiente, di per sé, a esonerare il contribuente dalle sanzioni per tardiva dichiarazione.
- Per contestare con successo una sanzione occorre dimostrare circostanze specifiche che escludano la colpevolezza o che configurino un'esimente (es. impossibilità oggettiva, forza maggiore, frode del terzo comprovata), non solo la delega professionale.
- Il contribuente può tuttavia avere rimedi verso il professionista responsabile (azione risarcitoria), ma ciò non incide sull'applicabilità della sanzione tributaria nei suoi confronti.
- Prassi consigliata: conservare prova scritta dell'incarico, solleciti e ogni comunicazione che dimostri la diligenza del contribuente nella vigilanza sull'adempimento, per rafforzare eventuali difese.
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