Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10717/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per la violazione di prescrizioni imposte da una misura di prevenzione personale. I motivi, secondo la Corte, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata né con gli omologhi motivi di appello. In particolare, il ricorrente contestava: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la violazione della prescrizione di non uscire di casa prima delle ore 8.00 non fosse offensiva in misura apprezzabile; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza d'appello aveva negato valorizzando i precedenti penali dell'imputato. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata, poiché la violazione era avvenuta oltre un'ora prima del termine consentito e per ragioni prive di consistenza, indice di superficialità nell'osservanza dei divieti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o comunque non specificamente censurati i motivi, osservando che la sentenza d'appello era logicamente e congruamente motivata sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    La fattispecie concerne la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale; la condanna di merito è stata confermata e non messa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dell'offesa ancorata ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di apprezzamento della gravità del fatto sono il parametro di riferimento anche per valutare la particolare tenuità dell'offesa e per motivare il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa va compiuto attraverso i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di una disamina puntuale di tutti gli elementi ivi previsti, purché la motivazione individui quelli ritenuti decisivi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la violazione della prescrizione sia temporalmente significativa rispetto al limite imposto e sia sorretta da ragioni prive di reale consistenza, tali da denotare scarsa attenzione o superficialità verso gli obblighi imposti.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche valorizzando un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto preponderante in senso ostativo.
  • Nel giudizio di legittimità, la mera riproposizione di censure già dedotte in appello, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, integra motivo generico e non consente l'esame nel merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.