Cassazione Civile, Ordinanza n. 34078/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del decreto all'ufficio affari civili della Procura; ha inoltre contestato il mancato rilievo dato dal giudice di merito all'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la decorrenza del termine per proporre opposizione e la qualificazione della stessa come tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che mancasse un'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito già di per sé idoneo a determinare l'inammissibilità. Ha inoltre osservato che, nel merito, la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza da parte del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "al visto PM" e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del pubblico ministero già dal 25 luglio 2018. Poiché l'opposizione era stata proposta solo il 14 ottobre 2020, essa risultava comunque tardiva, sia rispetto al termine di 30 giorni applicato dal giudice di merito, sia comunque rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza porre spese, sia per la qualità del ricorrente sia per la mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore in termini di inammissibilità.
La comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche con modalità equipollenti purché idonee a rendere effettiva la conoscenza del destinatario.
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 136 c.p.c. quale parametro della comunicazione del provvedimento.
Ritenuto applicabile, in via generale, a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; il termine lungo decorre dalla pubblicazione quando manchino comunicazione o notificazione idonee.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può risultare validamente effettuata anche mediante forme equipollenti, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del contenuto da parte del destinatario.
- Se il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario e l'impugnazione viene proposta oltre il termine perentorio applicabile, l'opposizione è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
- Il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati comunicati o notificati.
- La mancata prova di disfunzioni imputabili all'ufficio giudiziario non consente di escludere la decorrenza del termine di impugnazione quando risulti comunque una forma idonea di conoscenza del provvedimento.
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