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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14456/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza n. 3035/21 della Corte di appello di Bari che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, riguardante hashish e cocaina), sostenendo vizi congiunti di motivazione. I tre motivi, sostanzialmente sovrapponibili, lamentano una errata valutazione del compendio probatorio e affermano che la consistente "lieve consistenza" ponderale delle sostanze avrebbe dovuto escludere la configurabilità della detenzione a fini di spaccio. In sostanza la ricorrente chiede una diversa lettura delle risultanze probatorie e contesta la confermata affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che le doglianze della ricorrente consistessero in una riesamina dei fatti e della persuasività della prova, materia preclusa in sede di legittimità salvo casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Si è rilevato inoltre che la materialità dei fatti era stata pacificamente ammessa in fase di convalida dell'arresto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione; la Corte di merito ha ritenuto integrare tale fattispecie per la detenzione di hashish e cocaina nonostante la "lieve consistenza" ponderale, applicando il principio di autonomia e specificità della fattispecie

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili in cassazione e consente la declaratoria di inammissibilità per i ricorsi che propongono valutazioni di fatto o una rivalutazione della prova; la Corte ha invocato tale norma per escludere le doglianze della ricorrente

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo), Rv. 274076

    Principio secondo cui la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio è autonoma e specifica e prescinde dalla classificazione tabellare della sostanza: la tipologia dello stupefacente non esclude automaticamente l'integrazione del reato

  • Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna), Rv. 280747

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti del vizio di motivazione in cassazione: non è consentita la semplice critica della persuasività o della forza probatoria delle prove, salvo omissioni o contraddizioni manifeste o la mancanza della motivazione su punti essenziali

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Per impugnare efficacemente in sede di legittimità bisogna dedurre vizi di motivazione consentiti (es. mancanza della motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà, o ignorato atto probatorio esistente); critiche sulla persuasività o sulla maggiore o minore fondatezza delle prove non bastano
  • Se la materialità del fatto è stata ammessa nel corso delle fasi precedenti (es. convalida dell'arresto), diventa molto difficile ottenere l'accoglimento di censure basate soltanto sulla diversa valutazione della prova
  • La "lieve consistenza" quantitativa delle sostanze non esclude automaticamente la fattispecie della detenzione a fini di cessione: va dimostrato che gli elementi obiettivi e soggettivi della norma non sono integrati
  • La giurisprudenza di legittimità ha affermato l'autonomia della fattispecie di detenzione ai fini di spaccio rispetto alla classificazione tabellare dello stupefacente: la natura della sostanza non determina di per sé l'inesistenza del reato
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende

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