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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14025/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva tre censure: 1) contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione di legge sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi alla particolare tenuità del fatto, aveva fornito una motivazione non sindacabile in legittimità sul diniego delle attenuanti generiche e aveva adeguatamente giustificato la pena, peraltro contenuta in misura media o prossima al minimo edittale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero deducibili in sede di legittimità, perché la motivazione della sentenza di merito era congrua e immune da vizi logici. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha richiamato il requisito congiunto della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti. Quanto alle attenuanti generiche, ha affermato che il relativo diniego era sorretto da motivazione coerente e insindacabile. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che una specifica motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre nel caso di pena media o prossima al minimo la scelta del giudice di merito resta insindacabile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    base normativa della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia considerata dalla sentenza di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; occorre valutare modalità della condotta ed esiguità del danno o pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    costituisce il parametro per la valutazione della gravità del fatto e per la commisurazione della pena, richiamato sia per l'art. 131-bis c.p. sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la presenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta; la mancanza anche di uno solo di tali requisiti impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • La valutazione di particolare tenuità deve essere compiuta considerando modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione; quando il giudice di merito espone una motivazione coerente con gli atti, la decisione non è sindacabile.
  • In tema di dosimetria della pena, una motivazione specifica e particolarmente analitica è necessaria soprattutto quando la pena è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito resta sostanzialmente insindacabile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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