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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6232/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato le condanne per aggressione con ferite da arma da taglio a Niccolò Bettarini. Le doglianze principali sono: (i) errata qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio anziché lesioni personali (mancata valutazione dello stato di ubriachezza e psicologico degli imputati e mancato accertamento del dolo diretto); (ii) vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante dei futili motivi (il fatto sarebbe scaturito da una reazione alla condotta della vittima, che avrebbe colpito uno degli imputati); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; (iv) vizio nel trattamento sanzionatorio e mancata adeguata considerazione della resipiscenza e dei percorsi rieducativi ai fini dell'art. 133 c.p.; (v) richiesta di riqualificazione in rissa e/o concorso anomalo per Albano Jakej.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: la qualificazione del fatto come tentato omicidio volontario è stata fondata sulla prognosi postuma e sull'idoneità concreta dell'azione (numero degli aggressori, violenza, zone vitali raggiunte e pluricitazioni); è stata esclusa la rissa per mancanza di gruppi contrapposti; l'aggravante dei futili motivi è stata applicata correttamente in relazione a una lite pregressa e ritenuta incompatibile con l'attenuante della provocazione; il concorso anomalo ex art.116 c.p. è stato adeguatamente motivato con riferimento alla prevedibilità dell'evento e al comportamento successivo di chi non impedì l'uso del coltello; le censure sul trattamento sanzionatorio e sull'art.133 c.p. sono state ritenute infondate percheé il giudice d'appello ha valutato gli elementi ostativi alla riduzione (assenza di segni credibili di ravvedimento, precedenti, percorsi non conclusi). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende; la sentenza di merito è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del tentativo: la Corte richiama il criterio della prognosi postuma per accertare l'idoneità degli atti a realizzare l'evento secondo la situazione prevedibile per l'agente al momento dell'azione; la determinazione della cornice edittale del tentativo va fatta considerando tutte le circostanze aggravanti rilevate

  • art. 116 cod. pen.

    Concorso anomalo: richiede nesso causale e psicologico tra condotta del concorrente che voleva il reato meno grave e l'evento diverso; va valutata la prevedibilità dell'evento sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Aggravante (motivi futili): applicata quando la determinazione criminosa è indotta da stimoli di levità e sproporzione rispetto al reato; in questo caso ritenuta sussistente rispetto a lite pregressa

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Attenuante della provocazione: incompatibile con l'aggravante dei futili motivi; qui la Corte d'appello ha escluso l'attenuante per la sproporzione della reazione degli imputati rispetto a quanto contestato alla vittima

  • art. 588 cod. pen.

    Delitto di rissa: richiede gruppi contrapposti e volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse un'aggressione di un solo gruppo e pertanto non configurabile come rissa

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice d'appello, anche implicita, sulle ragioni della determinazione della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione: i ricorrenti hanno invocato vizio di motivazione e erronea applicazione di norme; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate poiché miravano a riconsiderare fatti valutati dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Onere di condanna alle spese processuali in cassazione e possibile condanna alla Cassa delle ammende per ricorso proposto con colpa; applicata dalla Corte nella pronuncia

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Principio che non esclude la possibilità di valutare la colpa nella proposizione dell'impugnazione; richiamato per giustificare la condanna dei ricorrenti a contributi

Massime di principio

  • Per distinguere tentato omicidio da lesioni si applica la prognosi postuma: valutare l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (arma, sedi colpite, numero di colpi e contesto), non solo l'esito effettivo delle lesioni.
  • L'ubriachezza o l'assunzione di stupefacenti non escludono automaticamente il dolo: possono influenzare il grado di colpevolezza ma non bastano a riconsiderare la qualificazione quando l'azione è oggettivamente idonea a cagionare la morte.
  • L'aggravante dei futili motivi richiede una sproporzione evidente tra il movente e la gravità del reato; è incompatibile con l'attenuante della provocazione: non possono coesistere stati d'animo che si escludono a vicenda.
  • Il concorso anomalo ex art.116 c.p. richiede un nesso psicologico e di prevedibilità: la condotta del concorrente deve essere valutata alla luce della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale e della prevedibilità dell'evento diverso.
  • La riqualificazione in rissa richiede la prova di gruppi contrapposti animati dalla volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità; un attacco da parte di un solo gruppo non integra la rissa.
  • In cassazione non è consentito il riesame libero delle valutazioni di fatto e della prova: i motivi che mirano a una diversa lettura delle stesse sono, salvo errori giuridici o vizi logici, inammissibili.
  • Nel determinare la pena il giudice di merito può svolgere il bilanciamento delle circostanze anche implicitamente, ma deve comunque indicare i criteri ai sensi dell'art.133 c.p.; la mancata estesa motivazione è tollerata salvo che la pena risulti manifestamente sproporzionata.

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