Cassazione Penale, Sentenza n. 6232/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato le condanne per aggressione con ferite da arma da taglio a Niccolò Bettarini. Le doglianze principali sono: (i) errata qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio anziché lesioni personali (mancata valutazione dello stato di ubriachezza e psicologico degli imputati e mancato accertamento del dolo diretto); (ii) vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante dei futili motivi (il fatto sarebbe scaturito da una reazione alla condotta della vittima, che avrebbe colpito uno degli imputati); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; (iv) vizio nel trattamento sanzionatorio e mancata adeguata considerazione della resipiscenza e dei percorsi rieducativi ai fini dell'art. 133 c.p.; (v) richiesta di riqualificazione in rissa e/o concorso anomalo per Albano Jakej.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: la qualificazione del fatto come tentato omicidio volontario è stata fondata sulla prognosi postuma e sull'idoneità concreta dell'azione (numero degli aggressori, violenza, zone vitali raggiunte e pluricitazioni); è stata esclusa la rissa per mancanza di gruppi contrapposti; l'aggravante dei futili motivi è stata applicata correttamente in relazione a una lite pregressa e ritenuta incompatibile con l'attenuante della provocazione; il concorso anomalo ex art.116 c.p. è stato adeguatamente motivato con riferimento alla prevedibilità dell'evento e al comportamento successivo di chi non impedì l'uso del coltello; le censure sul trattamento sanzionatorio e sull'art.133 c.p. sono state ritenute infondate percheé il giudice d'appello ha valutato gli elementi ostativi alla riduzione (assenza di segni credibili di ravvedimento, precedenti, percorsi non conclusi). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende; la sentenza di merito è sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo: la Corte richiama il criterio della prognosi postuma per accertare l'idoneità degli atti a realizzare l'evento secondo la situazione prevedibile per l'agente al momento dell'azione; la determinazione della cornice edittale del tentativo va fatta considerando tutte le circostanze aggravanti rilevate
Concorso anomalo: richiede nesso causale e psicologico tra condotta del concorrente che voleva il reato meno grave e l'evento diverso; va valutata la prevedibilità dell'evento sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto
Aggravante (motivi futili): applicata quando la determinazione criminosa è indotta da stimoli di levità e sproporzione rispetto al reato; in questo caso ritenuta sussistente rispetto a lite pregressa
Attenuante della provocazione: incompatibile con l'aggravante dei futili motivi; qui la Corte d'appello ha escluso l'attenuante per la sproporzione della reazione degli imputati rispetto a quanto contestato alla vittima
Delitto di rissa: richiede gruppi contrapposti e volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità; la Corte ha ritenuto che il fatto fosse un'aggressione di un solo gruppo e pertanto non configurabile come rissa
Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice d'appello, anche implicita, sulle ragioni della determinazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione: i ricorrenti hanno invocato vizio di motivazione e erronea applicazione di norme; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate poiché miravano a riconsiderare fatti valutati dal giudice di merito
Onere di condanna alle spese processuali in cassazione e possibile condanna alla Cassa delle ammende per ricorso proposto con colpa; applicata dalla Corte nella pronuncia
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Principio che non esclude la possibilità di valutare la colpa nella proposizione dell'impugnazione; richiamato per giustificare la condanna dei ricorrenti a contributi
Massime di principio
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni si applica la prognosi postuma: valutare l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (arma, sedi colpite, numero di colpi e contesto), non solo l'esito effettivo delle lesioni.
- L'ubriachezza o l'assunzione di stupefacenti non escludono automaticamente il dolo: possono influenzare il grado di colpevolezza ma non bastano a riconsiderare la qualificazione quando l'azione è oggettivamente idonea a cagionare la morte.
- L'aggravante dei futili motivi richiede una sproporzione evidente tra il movente e la gravità del reato; è incompatibile con l'attenuante della provocazione: non possono coesistere stati d'animo che si escludono a vicenda.
- Il concorso anomalo ex art.116 c.p. richiede un nesso psicologico e di prevedibilità: la condotta del concorrente deve essere valutata alla luce della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale e della prevedibilità dell'evento diverso.
- La riqualificazione in rissa richiede la prova di gruppi contrapposti animati dalla volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità; un attacco da parte di un solo gruppo non integra la rissa.
- In cassazione non è consentito il riesame libero delle valutazioni di fatto e della prova: i motivi che mirano a una diversa lettura delle stesse sono, salvo errori giuridici o vizi logici, inammissibili.
- Nel determinare la pena il giudice di merito può svolgere il bilanciamento delle circostanze anche implicitamente, ma deve comunque indicare i criteri ai sensi dell'art.133 c.p.; la mancata estesa motivazione è tollerata salvo che la pena risulti manifestamente sproporzionata.
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