Cassazione Penale, Sentenza n. 49805/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 22/02/2023 che aveva revocato con efficacia ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a Di Martino l'08/06/2022. Il ricorrente deduceva: (i) l'illegittima utilizzazione, ai fini della revoca, di dichiarazioni rese informalmente alla polizia giudiziaria durante una perquisizione (non verbalizzate e rese senza garanzie di cui all'art. 64 c.p.p.), con richiamo agli artt. 62, 63, 191 c.p.p., all'art. 51-ter e all'art. 47, comma 11 ord. pen.; (ii) omissione nella valutazione delle informazioni fornite dai Carabinieri che attestavano l'ottemperanza agli obblighi della misura e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. In motivi aggiunti si contestava inoltre la revoca ex tunc ritenuta automatica e priva di adeguata considerazione della condotta complessiva del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi principali sia quelli aggiunti. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza, conformemente alla giurisprudenza, può valutare fatti costituenti ipotesi di reato nel procedimento di sorveglianza quando pertinenti al trattamento rieducativo, senza dover attendere la definizione del procedimento penale. Le dichiarazioni rese informalmente durante la perquisizione sono state considerate solo argomento ad adiuvandum e non la sola base della decisione; la decisione è invece sorretta da una informativa della Polizia postale e dal rinvenimento, nella perquisizione, di una SIM card collegata a un telefono usato per una truffa a danno di un istituto di credito. Tali elementi, unitamente alla contiguità con il reato per cui scontava la pena (truffa con utilizzo indebito di carte), hanno indotto il Tribunale a ritenere l'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura alternativa e a disporne la revoca con efficacia ex tunc. Le informazioni favorevoli dei Carabinieri sono state ritenute sopravanzate dagli elementi più pregnanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rinvio da parte del ricorrente per contestare la utilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate; la Corte però ha valutato che, nel procedimento di sorveglianza, si possono considerare elementi investigativi utili alla valutazione del trattamento rieducativo, purché il giudizio sia adeguatamente motivato.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese alla PG escluda la possibilità di valutare complessivamente, in sede di sorveglianza, gli elementi di fatto acquisiti.
Invocato dal ricorrente in relazione alla utilizzazione di atti e dichiarazioni; la decisione precisa che la valutazione del Tribunale di sorveglianza è di merito e non sindacabile nella sede di legittimità quando sia logicamente motivata.
Norma sulle garanzie in caso di verbalizzazione delle dichiarazioni dell'indagato; il ricorrente ha denunciato la sua violazione, ma la Corte ha osservato che le dichiarazioni informali sono state impiegate solo come supporto e che la revoca si fonda su elementi investigativi e di riscontro oggettivo (perquisizione, SIM).
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni extra-procedimentali non verbalizzate; la Corte ha ritenuto che, anche considerando i limiti di prova, il complesso degli elementi acquisiti giustificava la revoca.
Normativa relativa alle misure alternative e al trattamento; è stata evocata per valutare i presupposti e l'eventuale incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura.
Richiamato in riferimento ai criteri di applicazione e revoca delle misure alternative; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare la compatibilità del comportamento del condannato con il percorso rieducativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
Riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza della pena che giustificano la possibilità, in casi gravi, di disporre la revoca con efficacia retroattiva quando emerge che il soggetto non aveva inizialmente aderito al percorso rieducativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche se non definiti penalmente, quando tali fatti siano pertinenti alla valutazione del trattamento rieducativo.
- Dichiarazioni rese informalmente alla polizia giudiziaria e non verbalizzate non sono automaticamente decisive: la loro utilizzazione è possibile come elemento di corredo ma il loro peso probatorio è limitato e va valutato nel quadro complessivo delle risultanze, privilegiando elementi di riscontro oggettivo (es. esiti di perquisizioni, sequestri, corrispondenze tecniche).
- La revoca di una misura alternativa non è automatica al riscontro di condotte delittuose; il giudice deve motivare adeguatamente la incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura, valutando gravità, contiguità temporale e il percorso già svolto dal condannato.
- La revoca con efficacia ex tunc è ammissibile quando il comportamento successivo dimostri che fin dall'origine non c'era adesione al processo rieducativo, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena.
- Informazioni favorevoli sulla condotta del beneficiario (es. relazioni dei Carabinieri su ottemperanza agli obblighi) possono non essere decisive se superate da elementi più pregnanti che indicano la prosecuzione di condotte criminose.
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