Cassazione Penale, Ordinanza n. 32453/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, condannati in appello per resistenza a pubblico ufficiale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità e aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che le doglianze difensive erano dirette a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda in fatto, alternativa a quella accolta dai giudici di merito, senza indicazione di specifici vizi logici o travisamenti del materiale probatorio. È stata inoltre contestata la misura del trattamento sanzionatorio, ma il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato anche sotto questo profilo, poiché la motivazione sul punto era stata ritenuta adeguata e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o travisamenti del dato probatorio, e riproponevano censure già esaminate e respinte in appello con motivazione corretta e coerente. La censura sulla pena è stata giudicata manifestamente infondata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per individuare la resistenza contestata ai ricorrenti; la Corte ne assume i costituti oggettivi come dati già accertati nei giudizi di merito.
disposizione sulla particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato contestato dai ricorrenti ma confermato dai giudici di merito.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione coerente, non illogica e priva di travisamenti del dato acquisito.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo puntuale e non manifestamente illogico delle ragioni dell'esclusione.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile quando si limita a contestare il merito della valutazione sanzionatoria senza evidenziare errori giuridici o manifeste incongruenze della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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