Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32453/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, condannati in appello per resistenza a pubblico ufficiale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità e aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che le doglianze difensive erano dirette a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda in fatto, alternativa a quella accolta dai giudici di merito, senza indicazione di specifici vizi logici o travisamenti del materiale probatorio. È stata inoltre contestata la misura del trattamento sanzionatorio, ma il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato anche sotto questo profilo, poiché la motivazione sul punto era stata ritenuta adeguata e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o travisamenti del dato probatorio, e riproponevano censure già esaminate e respinte in appello con motivazione corretta e coerente. La censura sulla pena è stata giudicata manifestamente infondata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per individuare la resistenza contestata ai ricorrenti; la Corte ne assume i costituti oggettivi come dati già accertati nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    disposizione sulla particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato contestato dai ricorrenti ma confermato dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione coerente, non illogica e priva di travisamenti del dato acquisito.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo puntuale e non manifestamente illogico delle ragioni dell'esclusione.
  • La doglianza sulla misura della pena è inammissibile quando si limita a contestare il merito della valutazione sanzionatoria senza evidenziare errori giuridici o manifeste incongruenze della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.