Cassazione Civile, Sentenza n. 1153/2021 del 21/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità, quale componente negativo di reddito d'impresa per l'esercizio 2006, dell'importo accantonato a titolo di trattamento di fine mandato dell'amministratore (euro 400.000). Il primo motivo deduttivo del ricorso sosteneva che la deducibilità per competenza dovesse essere limitata ai limiti previsti dal codice civile (es. compenso annuo diviso per 13,5). Il secondo motivo contestava la deducibilità per competenza in quanto l'accantonamento di euro 400.000 era di gran lunga superiore alla quota effettivamente maturata nell'esercizio (compenso annuo di euro 20.000) e, soprattutto, la delibera assembleare che prevedeva il trattamento era del 16 giugno 2006 mentre il rapporto di amministrazione era iniziato nel 1994: secondo l'Amministrazione, in assenza di un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e di determinazione del quantum, non può applicarsi il principio di competenza ma deve applicarsi il principio di cassa
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (assorbendo il primo), ha cassato la sentenza della C.T.R. che aveva ammesso la deducibilità per competenza e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. La Corte ha ritenuto che, essendo il diritto al trattamento sorto e stato deliberato con data certa dopo l'inizio del rapporto (delibera 16/06/2006 vs rapporto iniziato nel 1994), non sussistessero i presupposti per la deducibilità per competenza e si dovesse quindi applicare il principio di cassa. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la Massa Trasporti s.r.l. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.300 oltre spese prenotate a debito
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 50, primo comma, lett. c-bis
art. 50, primo comma, lett. c-bis
Inquadra le somme riferite agli uffici di amministratore tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; utilizzato per collocare il trattamento di fine mandato nella disciplina dei redditi
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 105
art. 105, primo e quarto comma
Stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto sono deducibili nei limiti delle quote maturate in esercizio e rinvia pienamente alle condizioni dell'art. 17/16 T.U.I.R.; la Corte interpreta tale rinvio come pieno, ossia le condizioni previste devono essere tutte rispettate per la deducibilità per competenza (atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e determinazione del quantum)
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 95
Prevede il principio di cassa per i compensi degli amministratori: in mancanza dei requisiti per la deducibilità per competenza (atto con data certa anteriore al rapporto, quantificazione), gli accantonamenti sono deducibili solo quando effettivamente corrisposti
Riferimento al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, richiamato dall'Amministrazione come parametro/limite nella prima doglianza sulla quantificazione
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Norme procedurali citate nei motivi di cassazione relative a violazione di legge e motivazione; richiamate per censurare la motivazione della sentenza impugnata
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 109
Citato nel ricorso quanto a questioni interpretative sulla competenza nella deduzione; non è stato determinante rispetto al principio applicato (rinvio a art. 17/105 e principio di cassa)
Richiamato in rapporto ai motivi di cassazione sulla regolarità del processo; non centrale nella decisione sul merito fiscale
Massime di principio
- La deducibilità per competenza degli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori è ammessa solo se il diritto è previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con quantificazione del trattamento
- In mancanza dei requisiti di cui sopra (atto con data certa e determinazione del quantum), trova applicazione il principio di cassa: le somme sono deducibili solo nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposte
- La deducibilità è limitata alla quota effettivamente maturata nell'esercizio, secondo le regole di competenza; accantonamenti forzosi molto superiori a quanto maturato possono essere disconosciuti
- Accantonamenti deliberati successivamente all'inizio del rapporto (anche se relativi a periodi precedenti) non giustificano la deduzione per competenza: la data certa anteriore è requisito sostanziale
- Per evitare contestazioni, le società devono documentare preventivamente (delibera assembleare o altro atto con data certa) la previsione del trattamento e la quantificazione del diritto prima dell'accettazione della carica, o comunque registrare i pagamenti per poter dedurre ai sensi del principio di cassa
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