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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36529/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato: 1) la correzione dell'errore materiale operata dalla Corte d'appello che aveva sostituito nominativi nel dispositivo e rimodulato le pene, sostenendo che si trattava di errore di fatto non sanabile con la procedura di correzione materiale; 2) la determinazione della pena base in quattro anni (pari al doppio del minimo) senza adeguata motivazione; 3) il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva senza motivazione, nonostante precedenti risalenti e dichiarazioni confessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi nella misura seguente: ha annullato il provvedimento impugnato relativamente alla correzione dell'errore materiale, affermando che la procedura di correzione non può essere utilizzata per modificare contenuti essenziali della decisione (quali la determinazione della pena); ha altresì ritenuto infondato il motivo sulla pena base (nessuna motivazione specifica richiesta per pena sotto la media edittale calcolata correttamente), ma fondato il motivo relativo all'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva. Conseguentemente la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame limitatamente ai profili del trattamento sanzionatorio e della motivazione sulle attenuanti/recidiva.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato come base formale per l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, ma la Cassazione chiarisce che l'art. 130 non può giustificare correzioni che incidono sul contenuto essenziale della decisione (es. riformulazione della pena)

  • art. 23, commi terzo e quarto, legge n. 110/1975

    Norma che definisce il reato contestato e la relativa forbice edittale (pena da due a otto anni); sul piano applicativo la Cassazione ha valutato la legittimità della quantificazione della pena base rispetto a tale parametro

  • Sez. 5, Ordinanza n. 11064 del 07/11/2017 (Puliga)

    la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione

    Principio secondo cui la correzione materiale è ammessa solo per armonizzare forma e contenuto quando non incide sulla decisione sostanziale; se l'errore ha influenzato la formazione della volontà giudiziale non è sanabile con detta procedura

  • Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013 (Gomma)

    non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ... quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione

    Conferma il divieto di utilizzo dell'istituto per introdurre modifiche rilevanti o integrazioni non previste dalla decisione originaria

  • Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 (Armati)

    gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibili

    Sottolinea che la correzione è ammessa solo se non incide sulla decisione sostanziale e serve a ricondurre il testo alla volontà già espressa dal giudice

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)

    non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo

    Regola il criterio di calcolo della media edittale e precisa che, se la pena è sotto la media così calcolata, non è richiesta motivazione particolare

Massime di principio

  • La correzione di un "errore materiale" (ex art. 130 c.p.p.) è ammessa solo per armonizzare la forma con il contenuto già espresso: non può essere usata per modificare decisioni sostanziali (es. modificare la pena o invertire l'attribuzione delle condanne).
  • Se l'errore ha inciso sul "processo formativo della volontà del giudice" (cioè sulla decisione sostanziale), la correzione materiale è inammissibile e la via corretta è l'impugnazione ordinaria.
  • La determinazione della pena base non richiede motivazione dettagliata quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale calcolata secondo i criteri giurisprudenziali consolidati (non si dimezza il massimo, ma si calcola la media tra minimo e massimo).
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva devono essere motivati specificamente: l'omessa motivazione costituisce vizio che può comportare annullamento e rinvio.
  • La rinuncia nel grado d'appello ad alcuni motivi (es. sulla responsabilità) non esclude l'esame dei motivi residui (es. dosimetria della pena); il giudice deve comunque motivare sui profili su cui è chiamato a decidere.
  • In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione sulla pena, il giudice di rinvio dovrà riesaminare e motivare specificamente gli elementi relativi a attenuanti/recidiva e rideterminare la pena senza utilizzare la procedura di correzione materiale per sopperire a difetti decisionali.

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