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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10353/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per omessa allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, mentre il ricorrente sostiene che insieme all'atto di appello furono depositate sia la procura speciale sia l'elezione di domicilio

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Si è richiamata l'informazione provvisoria n. 15/2024 delle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 581, comma 1-ter (abrogato dalla legge 9/8/2024, n.114, operativa dal 25/8/2024) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024 e deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione è ammissibile se contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo processuale, così da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Dall'esame degli atti la Corte di legittimità ha invece rilevato che il ricorrente aveva effettivamente allegato all'atto di appello la procura speciale e l'elezione di domicilio. Perciò la censura è fondata: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

    Sotto il regime previgente (impugnazioni proposte entro il 24/8/2024) non era obbligatorio allegare nuovamente una dichiarazione/elezione di domicilio se l'impugnazione riportava un richiamo espresso e la precisa indicazione della collocazione nel fascicolo processuale; alternativamente l'allegazione diretta rimane pienamente valida

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di merito; qui invocata per censurare la decisione di inammissibilità presa dalla Corte d'appello per presunta omissione documentale

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, lett. o) - abrogazione

    La legge ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; tuttavia tale novella opera dal 25/8/2024 e non riguarda le impugnazioni proposte anteriormente (quindi le regole previgenti si applicano alle impugnazioni presentate entro il 24/8/2024)

  • Sezioni Unite - informazione provvisoria n. 15/2024 (giurisprudenza)

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

    Chiarisce i criteri applicativi del previgente art. 581, comma 1-ter: valida sia l'allegazione immediata dell'elezione di domicilio sia il richiamo formale e puntuale a una precedente elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 si applica il previgente art. 581, comma 1-ter: l'impugnazione è ammissibile se contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica dove il documento è collocato nel fascicolo, oppure se alla stessa impugnazione viene allegata la nuova dichiarazione/elezione.
  • La mancata allegazione materialmente della dichiarazione/elezione di domicilio non comporta automatico vizio di inammissibilità se l'atto di impugnazione permette l'immediata e inequivoca identificazione del luogo per la notificazione (per es. richiamo preciso e indicazione della collocazione negli atti).
  • In caso di contestazione, il giudice deve verificare concretamente la presenza nel fascicolo processuale della procura e/o dell'elezione di domicilio prima di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Dalla data di efficacia della legge che ha abrogato il comma 1-ter (25/08/2024) si applicano le nuove regole alle impugnazioni proposte successivamente; occorre verificare sempre il regime temporale applicabile in relazione alla data di presentazione dell'impugnazione.
  • Per precauzione, è consigliabile depositare contestualmente all'atto di impugnazione sia la procura speciale che la dichiarazione/elezione di domicilio firmata dall'imputato, oppure inserire nell'atto un richiamo chiaro e la precisa indicazione della collocazione dei documenti nel fascicolo

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