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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29245/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, emessa in parziale riforma della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che lo aveva condannato a sei anni e otto mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il conseguente trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso investiva profili non consentiti contro una sentenza di concordato in appello, poiché non riguardava vizi della formazione del consenso al concordato, né il difforme contenuto della decisione rispetto all'accordo, né un'eventuale illegalità della pena, ma sostanzialmente contestava questioni rinunciate e la misura della sanzione concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e pronuncia del giudice, oltre all'eventuale illegalità della pena; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla misura della pena concordata, se non si denunci un profilo di illegalità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte lo interpreta come disciplina del concordato in appello: la Corte di appello decide in camera di consiglio su richiesta delle parti che concordino sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; i controlli successivi in cassazione sono limitati ai vizi della formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena.

  • art. 589 c.p.p.

    È richiamato quale forma procedurale per la richiesta delle parti di accedere al concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., possano essere dedotte censure relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se i motivi sono stati rinunciati.

  • art. 133 c.p.

    La sua violazione è evocata in modo generico dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena, ma la Corte ritiene che tale doglianza sia inammissibile quando investe una pena concordata e non deduce un profilo di illegalità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della modifica del codice di rito che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero competente e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che ripropongono motivi di appello rinunciati o che mirano a contestare il merito della decisione concordata, inclusa la valutazione della sussistenza del reato, salvo che si alleghi un profilo di illegalità della pena.
  • La doglianza sulla misura della pena concordata non è ammissibile se non si traduce nella denuncia di una pena illegale; il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non può essere validamente invocato l'art. 129 c.p.p. per ottenere un proscioglimento fondato su cause evidenti, quando la relativa verifica implichi la riconsiderazione di motivi oggetto di rinuncia.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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